La sopravvenuta carenza d’interesse determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso l’esito negativo dell’esame di abilitazione forense (TAR Abruzzo n. 269/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, dichiarata dal difensore della parte ricorrente, determina la improcedibilità del ricorso. Tale esito ricorre quando l’interesse sotteso alla proposizione del gravame risulti comunque soddisfatto in via extragiudiziale, rendendo superflua ogni ulteriore statuizione di merito. La declaratoria di improcedibilità non implica una pronuncia di accoglimento o rigetto della domanda, ma si limita a rilevare il venir meno dell’utilità concreta della decisione richiesta. In tale contesto, le spese di lite possono essere compensate, in ragione della non opposizione dell’amministrazione e della limitata attività difensiva svolta dalle parti.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione di Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2021 presso la Corte di Appello dell’Aquila, l’aveva dichiarata non idonea. Con atto depositato il 16 marzo 2026, il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentando che la ricorrente aveva superato l’esame in una successiva sessione e che era già iscritta all’Albo degli Avvocati di Teramo. Ha inoltre chiesto la compensazione delle spese di lite. L’amministrazione resistente ha preso atto della dichiarazione senza opporsi. Con separato atto, la ricorrente ha rinunciato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dal difensore, comporta l’improcedibilità del ricorso. Tale conclusione si fonda sul principio per cui il processo amministrativo non può proseguire quando la parte non abbia più alcun interesse concreto alla definizione del giudizio di merito. Nel caso di specie, il conseguimento dell’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Albo hanno fatto venir meno l’utilità che la ricorrente avrebbe potuto trarre dall’accoglimento del gravame.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza entrare nel merito delle censure relative alla votazione conseguita. Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando sia la non opposizione da parte del Ministero della Giustizia sia la limitata attività difensiva effettivamente svolta dalle parti nel corso del giudizio.
In accoglimento della richiesta della ricorrente, il Tribunale ha altresì revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pronunciando la cessazione degli effetti del beneficio in ragione della sopravvenuta situazione. La sentenza determina l’esaurimento del rapporto processuale senza una decisione sul merito della pretesa originaria, in coerenza con il principio di economia processuale e con la funzione strumentale del processo rispetto alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive.
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Nota della Redazione
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