Esecuzione del giudicato sul diritto alla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 8551 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che riconosce al personale docente non di ruolo il diritto al contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale deve essere eseguito mediante l’assegnazione della carta elettronica del docente e l’accredito sulla stessa dell’importo annuo dovuto. Il relativo giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., presuppone il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. All’accertata inottemperanza consegue l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina del Commissario ad acta. Sugli importi maturati dopo il giudicato sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm..

Il Fatto

Con una sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogare in favore di alcuni docenti la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale annuo di 500,00 euro, in relazione a specifici anni scolastici per ciascuno dei ricorrenti.

In mancanza di adempimento, i docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’Amministrazione l’assegnazione della carta con l’accredito degli importi maturati, oltre interessi legali, e di nominare un Commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed è inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

L’accertata perdurante inerzia dell’Amministrazione determina l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.

L’esecuzione deve avvenire mediante l’assegnazione ai ricorrenti della carta del docente e l’accredito sulla stessa dell’importo per ciascuno stabilito, con le modalità e le funzionalità previste dal DPCM 28 novembre 2016. Sugli importi maturati dopo il passaggio in giudicato sono riconosciuti gli interessi legali, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio designa sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Questi, decorso infruttuosamente il termine assegnato e ricevuta dalla parte ricorrente la comunicazione della perdurante inerzia, compirà entro sessanta giorni tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza.

Le spese della funzione commissariale, qualora in concreto dovute, sono poste a carico del Ministero e liquidate in 500,00 euro. Le spese di lite, comprensive degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 1.000,00 euro, oltre accessori, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario; la misura tiene conto della serialità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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