Cessazione materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 179 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pur facendo venir meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto originario del processo, non impedisce al giudice di scrutinare la fondatezza del ricorso quando il ricorrente insista per il riconoscimento delle spese di lite. In tale ipotesi il giudizio sulla soccombenza si svolge secondo il criterio della soccombenza virtuale, che va accertata alla stregua del diritto sostanziale. L’Istituto previdenziale che abbia provveduto alla riliquidazione richiesta solo dopo la proposizione del ricorso, obbligando la controparte ad esperire la necessaria attività processuale, va condannato alla rifusione delle spese. La liquidazione è effettuata d’ufficio in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa, dell’attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate, nonché della possibilità per i pensionati di ricorrere alla Corte dei conti personalmente ai sensi dell’art. 152 c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e titolare di pensione ordinaria diretta calcolata con il sistema misto, ha chiesto all’INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari a 13 anni e 11 mesi. L’Istituto, con risposta del 15.04.2024, aveva rappresentato che avrebbe provveduto alla riliquidazione con accredito nella successiva rata di giugno, senza poi adempiere nei termini indicati.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al Giudice unico delle pensioni per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione e al pagamento della percentuale richiesta, con decorrenza dal collocamento in congedo, oltre accessori e con distrazione delle spese al procuratore antistatario. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha documentato la rideterminazione del trattamento nel senso richiesto e la liquidazione degli accessori, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha aderito, insistendo però per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Giudice rileva che, a seguito della documentazione prodotta dall’Istituto, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull’oggetto originario del processo. L’INPS ha infatti provveduto, nelle more del giudizio, a riliquidare il trattamento pensionistico richiesto e il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione avanzata dalla controparte, con conseguente venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti.

Poiché il ricorrente ha insistito per il riconoscimento delle spese di lite, il Giudice ritiene di dover egualmente scrutinare, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza del ricorso. Il criterio impone di verificare quale sarebbe stato l’esito del giudizio se la controversia fosse stata decisa nel merito, prescindendo dall’adempimento sopravvenuto.

Sul punto il Giudice osserva che l’INPS ha riconosciuto il diritto e i relativi arretrati nella misura spettante solo dopo la proposizione del ricorso, obbligando il ricorrente ad esperire la necessaria attività processuale. Il comportamento dell’Istituto integra dunque il presupposto della soccombenza virtuale e giustifica la condanna alla rifusione delle spese di lite.

La liquidazione è operata d’ufficio in euro 500,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, più IVA e CPA, in applicazione dei parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Nel determinarne l’importo il Giudice tiene conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente, ai sensi dell’art. 152 c.g.c., del valore della causa, dell’attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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