Ottemperanza e provvedimento sopravvenuto non contestato: ricorso improcedibile (TAR Lombardia n. 572 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., il provvedimento amministrativo sopravvenuto alla proposizione del ricorso che incida sul rapporto oggetto del giudicato rende improcedibile la domanda di esecuzione quando il ricorrente non lo contesti né deduca la sua natura elusiva o violativa del giudicato. La mancata impugnazione formale non preclude di per sé la procedibilità, ma occorre che la causa petendi e il petitum siano estesi all’atto sopravvenuto, quantomeno mediante memoria difensiva. La domanda di accertamento della nullità per violazione o elusione del giudicato non può ritenersi implicitamente racchiusa in un ricorso che abbia censurato la sola inerzia dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di nazionalità pachistana, aveva ottenuto dal Tribunale di Brescia, Sezione specializzata immigrazione, il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007. Il decreto, comunicato in cancelleria il 12.10.2022, era divenuto irrevocabile per mancata impugnazione.
Rimasto inattuato il riconoscimento, il ricorrente ha adito il TAR con il rito dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo di dichiarare l’inottemperanza della Questura e di nominare un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato un provvedimento del 7.1.2026 con cui ha negato il permesso di soggiorno, fondandolo sulla segnalazione Schengen inserita dalle autorità tedesche e su un mandato di cattura internazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito i principi dell’azione di ottemperanza. Il giudizio ha funzione di controllo successivo sull’esatta attuazione del giudicato, secondo l’effetto conformativo individuato dalla sequenza causa petendi, petitum e decisum. Può essere lamentata non solo l’inerzia totale, ma anche l’attuazione inesatta, incompleta o elusiva.
Quanto all’atto sopravvenuto, il giudice dell’ottemperanza è investito del potere di dichiararne la nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 21-septies, legge n. 241/1990, e 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., senza necessità di formale impugnazione, purché la contestazione emerga dal ricorso o da una successiva memoria difensiva.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione avverso il provvedimento del 7.1.2026. Non ha dedotto la sua lesività per violazione o elusione del giudicato, né ha depositato memorie. Solo all’udienza camerale il difensore ha osservato che l’atto non risulta notificato e che le sue motivazioni sarebbero già state esaminate dal giudice ordinario, con osservazione generica e priva di specificazioni.
Il Collegio ha inoltre escluso che la domanda di nullità fosse implicitamente contenuta nel ricorso. L’atto introduttivo censurava la sola inerzia dell’Amministrazione, con formule generiche che non si prestano a ricomprendere l’accertamento della nullità dell’atto sopravvenuto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile. La questione, rilevata d’ufficio e di peculiare novità, ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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