Ottemperanza per refusione del contributo unificato dopo il giudicato (TAR Lazio n. 12399 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di rifusione del contributo unificato in favore della parte vittoriosa sussiste anche in caso di compensazione delle spese disposta dal giudice, in base all’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. Tale obbligo grava sulla parte soccombente, che deve restituire le somme versate dalla parte vincitrice. L’inottemperanza a tale obbligo, una volta passata in giudicato la sentenza, legittima la proposizione del ricorso per l’ottemperanza. In tale sede, il giudice può condannare l’amministrazione a provvedere entro un termine e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla sentenza n. 13519 del 2025, con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di alcuni insegnanti di religione supplenti. Tale pronuncia, passata in giudicato, aveva determinato l’obbligo per il Ministero dell’Istruzione e del Merito di rifondere i contributi unificati versati dai ricorrenti per il giudizio introduttivo e per i motivi aggiunti.

Nonostante le richieste stragiudiziali, l’amministrazione non provvedeva al pagamento. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, evidenziando che il contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente. La norma è chiara nello stabilire l’obbligo di rifusione in capo all’amministrazione, anche qualora il giudice abbia compensato le spese di lite.

Nel caso di specie, il Ministero non ha contestato l’inadempimento. Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega. L’attività commissariale non è compensata, rientrando nei doveri d’ufficio del dirigente.

La sentenza condanna infine l’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in favore dell’avvocato antistatario, oltre alla rifusione del contributo unificato per il presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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