La sanzione all’intermediario per la raccolta anticipata della proposta di cessione del quinto non viola il principio di personalità (TAR Lazio n. 12403 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di personalità della responsabilità amministrativa di cui all’art. 3 della legge n. 689 del 1981 non esclude la sanzionabilità dell’intermediario finanziario per condotte poste in essere nella fase prodromica alla conclusione del contratto di finanziamento, riservata alla banca erogante. La fattispecie sanzionata è la condotta di intermediazione in sé, non la stipula del contratto. Il termine quadriennale di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 180 del 1950 decorre dall'”inizio della cessione”, momento che coincide con l’avvio delle trattenute sulla pensione o sullo stipendio, non con la data di formazione del vincolo giuridico. La qualificazione di una pratica come elusiva degli orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia dipende dalla funzione concreta dell’operazione, non dalle sue caratteristiche formali.
Il Fatto
La società ricorrente, iscritta negli elenchi dell’Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM), ha impugnato il provvedimento con cui il Comitato di gestione le ha irrogato una sanzione pecuniaria di euro 6.000,00. La contestazione riguardava due distinte violazioni: il concorso nell’operazione di finanziamento contro cessione del quinto conclusa da una banca il 30 marzo 2022, in presunta violazione del termine minimo e del requisito dei due quinti delle rate previsti dall’art. 39 del D.P.R. n. 180 del 1950; e la concessione di prestiti personali in favore di due clienti in prossimità del rinnovo di analoghi finanziamenti, ritenuta contraria agli orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia.
La società ha dedotto l’estraneità ai fatti per carenza di poteri rappresentativi e decisionali, riservati alla banca, nonché l’insussistenza delle violazioni sotto il profilo temporale e funzionale, contestando infine il carattere postumo della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, escludendo in primo luogo la violazione del principio di personalità della responsabilità amministrativa. L’OAM non ha sanzionato la società per aver concluso il contratto di finanziamento — potere esclusivo della banca — ma per la condotta autonoma di intermediazione: la raccolta anticipata della proposta di rinnovo, la sollecitazione del cliente prima della maturazione dei requisiti di legge e la concessione di prestiti personali volti a vincolare il cliente in attesa del rinnovo. Tali condotte appartengono alla sfera di attività dell’intermediario e integrano la fattispecie sanzionata, indipendentemente dalla circostanza che la stipula sia riservata all’istituto di credito.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che la locuzione “dall’inizio della cessione” di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 180 del 1950 designa il momento in cui la cessione prende avvio, ossia la data di decorrenza delle trattenute sulla pensione o sullo stipendio, non la data di formazione del vincolo giuridico. L’interpretazione letterale e teleologica impongono di ancorare il computo all’inizio effettivo dell’incidenza sul reddito disponibile del cedente, poiché la norma mira a evitare che il soggetto inciso dal prelievo si vincoli a un ulteriore finanziamento prima di aver adempiuto in modo significativo alla precedente obbligazione.
Applicando tale principio al caso di specie, le trattenute erano iniziate nel maggio 2018 e il termine quadriennale era maturato nel maggio 2022. Il nuovo contratto, concluso il 30 marzo 2022, cadeva quindi nel periodo di divieto. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, anche accedendo alla tesi della ricorrente e computando il termine dal 1 aprile 2018, la scadenza sarebbe caduta il 1 aprile 2022, successivamente alla conclusione del nuovo contratto, rendendo la violazione manifesta sotto entrambi i profili.
Quanto ai prestiti personali, il Collegio ha affermato che la qualificazione di una pratica come vietata non dipende dalle caratteristiche formali dell’operazione — importo, durata, assenza di clausole di collegamento — ma dalla sua funzione concreta nel contesto della complessiva condotta dell’intermediario. I prestiti concessi nel periodo immediatamente precedente al rinnovo, in favore di clienti che avevano già manifestato la volontà di rinnovare e strutturalmente rimborsabili solo grazie all’erogazione del nuovo finanziamento, rivelano il carattere di prefinanziamento e il nesso funzionale con il rinnovo, configurando lo strumento tipico di vincolo anticipato del cliente.
La condotta complessiva — raccolta della proposta il 22 febbraio 2022, concessione dei prestiti, conclusione del contratto prima della quarantottesima rata — integra un disegno sistematico volto a mantenere il cliente nella rete di intermediazione prima della maturazione dei requisiti normativi. Il provvedimento sanzionatorio contiene una motivazione completa di entrambe le contestazioni, e le difese svolte dall’OAM in giudizio sviluppano soltanto argomenti già presenti nell’atto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.