Interdittiva antimafia annullata per quadro indiziario non sufficientemente strutturato (TAR Campania n. 3117 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia è legittima solo se sorretta da un quadro indiziario sufficientemente strutturato e solido, idoneo a fondare una prognosi di verosimile permeabilità mafiosa dell’impresa secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico. Il pericolo di infiltrazione non può desumersi dal mero legame indiretto con un soggetto ritenuto vicino a un clan, ove questi sia estraneo alla compagine della società destinataria e non emergano indizi di legami economici, contrattuali o gestori con essa. L’accertamento prefettizio che ometta di valutare le circostanze concrete — assenza di incarichi gestori, diversità dell’oggetto sociale, difetto di comunanze strutturali — è affetto da un difetto di compiutezza che ne inficia la legittimità.
Il Fatto
Una società ha impugnato il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Caserta, ex artt. 84, co. 4, e 91 d.lgs. n. 159/2011, ha disposto l’interdittiva antimafia nei suoi confronti, unitamente al verbale del GIA richiamato nell’atto interdittivo. Il provvedimento fondava il pericolo di infiltrazione su un legame indiretto: i soggetti titolari della compagine della ricorrente detenevano una quota limitata del capitale di altra società, amministrata da un soggetto ritenuto vicino a un clan.
La ricorrente ha contestato la ricostruzione prefettizia, deducendo la cessione della partecipazione nella seconda società e l’assenza di indizi di ingerenza sulla propria gestione. Con ordinanza n. 2780 del 5.11.2025 il Collegio ha accolto la domanda cautelare, rilevando il fumus boni juris e il periculum in mora. La causa è stata poi trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 15 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro indiziario tipizzato dalla giurisprudenza. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 6144 del 2023, si afferma che rilevano le vicende anomale nella struttura dell’impresa, i rapporti di parentela con regia clanica, i contatti con esponenti del clan, le misure di prevenzione e anche le sentenze di proscioglimento sintomatiche di contaminazione mafiosa. Il pericolo infiltrativo, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 5964 del 2023, va valutato con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che richiede un attendibile grado di verosimiglianza fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.
Su questa base il Collegio ritiene che l’informativa impugnata non poggi su un quadro indiziario sufficientemente strutturato. Nella motivazione dell’interdittiva non sono individuati specifici e significativi elementi di fatto realmente sintomatici di verosimili collegamenti con organizzazioni malavitose, difettando adeguate risultanze investigative e una documentazione giudiziaria univoca. Non emerge, in particolare, il modo in cui il soggetto ritenuto vicino al clan possa esercitare pressioni infiltrative sulla società ricorrente, dalla cui compagine è estraneo.
Il Collegio valorizza una serie di circostanze concrete. Non sono emersi indizi di legami economici o contrattuali tra le due società, né alcuna forma di controllo o ingerenza della seconda sulla prima. Gli interessati sono entrati nella compagine della seconda società in epoca successiva alla sua costituzione, unicamente per successione ereditaria, detenendo una quota complessiva del 20% del capitale. Essi non hanno ricoperto incarichi gestori, non detengono partecipazioni nella ricorrente e le due società operano in settori radicalmente diversi — conduzione di aziende agrarie per la ricorrente, attività edilizia per l’altra — senza comunanza di sedi, personale, risorse o consulenti.
La ricorrente ha inoltre dimostrato, senza contestazioni, che gli interessati non hanno svolto alcuna partecipazione attiva nella seconda società, essendosi limitati alla presenza in un’assemblea di approvazione del bilancio, che registrava ricavi pari a zero, e avendo già ceduto a terzi la partecipazione, uscendo integralmente dalla compagine. Da ciò il Collegio desume che l’accertamento prefettizio è privo del necessario carattere di compiutezza, con conseguente annullamento dell’interdittiva e degli atti presupposti. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.