Limiti stringenti del beneficio del riuso dei sottotetti per immobili condonati (TAR Sardegna n. 1054 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 128, comma 1, lett. a), l.r. Sardegna n. 9/2023, come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 142/2024, consente gli interventi di riuso dei sottotetti ex art. 123 solo sugli immobili per i quali si sia concluso positivamente un procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, restando esclusi quelli regolarizzati con condono edilizio. La norma, avente natura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica ex art. 14 Preleggi, né il giudice può sostituirsi all’amministrazione nell’accertamento “virtuale” della sussistenza, in passato, dei presupposti della doppia conformità.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’unità immobiliare al piano sottotetto presentava una SCIA per interventi di riuso del sottotetto ai sensi dell’art. 123 l.r. n. 9/2023, con cambio di destinazione d’uso da direzionale a residenziale e frazionamento in cinque unità. Il Comune emanava un provvedimento interdittivo ex art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, ritenendo l’immobile condonato e quindi non ammesso al beneficio, trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia. Avverso tale atto e il successivo diniego di autotutela, la società proponeva ricorso e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto infondato il ricorso, ritenendo sufficiente la prima motivazione del provvedimento: l’immobile è stato oggetto di condono edilizio ex l. n. 47/1985, a nulla rilevando che gli abusi potessero essere sanati anche ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. La norma regionale oggi richiede, espressamente e tassativamente, la conclusione positiva di un procedimento di accertamento di conformità, non essendo equiparabile il titolo rilasciato in sanatoria.
Ha poi escluso la possibilità di un accertamento “ora per allora” della doppia conformità, in quanto la disciplina di favore è di natura eccezionale e come tale non estensibile oltre i casi previsti. Il diverso titolo abilitativo comporta inoltre conseguenze economiche differenti (oblazione predeterminata per il condono, sanzione pari al doppio del contributo per l’accertamento di conformità), il cui cumulo sarebbe inammissibile.
La circostanza che il provvedimento sia plurimotivato rende irrilevanti le ulteriori doglianze, essendo sufficiente la legittimità di una delle ragioni giustificatrici. La sentenza richiama Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2025, n. 482, secondo cui il condono non rende l’opera legittima, ma solo evita la demolizione.
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Nota della Redazione
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