Cessazione della materia del contendere in ottemperanza dopo il pagamento della sorte capitale senza interessi (TAR Puglia n. 900 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della sorte capitale determina la cessazione della materia del contendere, poiché l’esecuzione del giudicato è completa. Non spettano interessi legali o maggiorazioni quando la sentenza ottemperanda li abbia espressamente esclusi, come nel caso di importi determinati al valore nominale, ex art. 2 D.P.C.M. 28.11.2016. L’onere di dimostrare il maggior danno da svalutazione monetaria grava sul creditore che lo invochi. In tal caso, la soccombenza virtuale giustifica la condanna alle spese dell’amministrazione, ancorché la domanda sugli accessori sia infondata.

Il Fatto

La ricorrente, già vittoriosa dinanzi al Tribunale di Foggia, agiva per l’ottemperanza della sentenza n. 1491 del 2024, con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto a un beneficio economico. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio, provvedeva al pagamento della sorte capitale nel febbraio 2026. La ricorrente, pur prendendo atto di tale adempimento, insisteva per il riconoscimento degli interessi legali maturati, quantificati in € 368,50, sostenendo che il pagamento tardivo della somma dovuta avesse determinato un danno ulteriore non coperto dal capitale versato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente osservato che il pagamento della sorte capitale integra l’esecuzione della sentenza. La domanda sugli interessi si scontrava con la chiara previsione della sentenza ottemperanda, la quale escludeva espressamente il calcolo degli interessi legali, in quanto l’importo annuale era stato indicato al valore nominale, senza maggiorazioni, anche nell’ipotesi di utilizzo nell’anno successivo. Tale clausola, fondata sull’art. 2 del D.P.C.M. 28.11.2016, impediva al giudice dell’ottemperanza di riconoscere accessori non dovuti in base al giudicato.

Quanto alla richiesta di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova dell’eventuale danno subito. L’onere probatorio, pertanto, non risultava assolto, rendendo infondata anche tale posta.

Conseguentemente, l’esecuzione della sentenza risultava completa. Non restava che dichiarare la cessazione della materia del contendere e regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando l’infondatezza della pretesa relativa agli accessori. La condanna alle spese, liquidate in € 250,00 oltre accessori, è stata disposta in favore della parte ricorrente e del difensore, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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