Decadenza dall’aggiudicazione per condizioni postume inattendibili (TAR Lombardia n. 2959 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica, la clausola del bando che sanziona con la nullità le offerte condizionate opera anche nella fase successiva all’aggiudicazione, qualora l’aggiudicatario subordini la stipula del contratto a condizioni non previste dalla lex specialis, che alterino i caratteri essenziali dell’offerta o impongano all’Amministrazione impegni ulteriori rispetto a quelli assunti con il bando. Tali richieste postume determinano una violazione della par condicio e legittimano la decadenza dall’aggiudicazione, ove l’aggiudicatario rifiuti di contrarre alle condizioni originarie. La disciplina urbanistica applicabile all’intervento è quella vigente al momento del rilascio del titolo edilizio o dell’approvazione del piano attuativo, secondo il principio tempus regit actum, non potendo l’aggiudicatario pretendere la cristallizzazione della normativa antecedente in assenza di specifica previsione del bando.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava all’asta pubblica indetta dal Comune per l’alienazione di un compendio immobiliare, risultando aggiudicataria del Lotto 2. Il bando prevedeva la valorizzazione del comparto tramite traslazione di diritti volumetrici e la realizzazione di un intervento edilizio, con esclusione di offerte condizionate. Dopo l’aggiudicazione definitiva, la società avanzava richieste volte a ottenere garanzie circa l’applicazione della disciplina urbanistica vigente al momento dell’offerta, l’esclusione di quote di ERS e la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, subordinando la stipula del contratto all’accoglimento di tali condizioni. Il Comune, ritenute inammissibili le richieste in quanto estranee al bando e all’offerta, dichiarava la decadenza dall’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, escludendo che le richieste dell’aggiudicatario costituissero mere interlocuzioni negoziali finalizzate a definire i contenuti dell’atto di compravendita. Le clausole proposte, infatti, introducevano nuovi elementi che modificavano l’offerta originaria e imponevano al Comune impegni aggiuntivi, come la cristallizzazione della disciplina urbanistica e l’assunzione di obblighi relativi alla futura attività pianificatoria, in contrasto con il principio di corrispondenza tra bando, offerta ed esecuzione del rapporto.
La Corte ha richiamato il principio per cui, nelle procedure ad evidenza pubblica, non sono ammesse modifiche idonee ad alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis e ha precisato che la clausola di nullità delle offerte condizionate deve trovare applicazione anche nella fase post-aggiudicazione, a tutela della par condicio e dell’ampliamento della platea dei potenziali offerenti.
Quanto alla pretesa di vedere applicata la disciplina urbanistica vigente alla data dell’offerta, il Collegio ha affermato che, in assenza di una previsione del bando, non può configurarsi alcun affidamento all’immutabilità del PGT, operando il principio tempus regit actum. Ha inoltre distinto il precedente giurisprudenziale invocato, riguardante un soggetto già proprietario del compendio, dalla posizione dell’aggiudicatario che non ha ancora stipulato il contratto.
La condotta dell’aggiudicatario, consistita in un rifiuto a contrarre alle condizioni del bando anche dopo l’assegnazione di un termine essenziale, ha quindi legittimato la decadenza, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza dell’ingiustizia del danno.
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Nota della Redazione
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