L’ottemperanza per la Carta docente del docente precario si fa davanti al giudice del lavoro (TAR Sardegna n. 302 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente non di ruolo il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e del d.P.C.M. 28 novembre 2016, costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. In tale sede, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice adito nomina un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’obbligo di pagamento, assegnando un termine per l’adempimento e ponendo le spese a carico della parte soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza, non impugnata, era divenuta irrevocabile.
Non avendo ricevuto il pagamento, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nonostante la diffida, l’Amministrazione non aveva provveduto all’integrale pagamento della somma dovuta. In udienza, la difesa erariale aveva dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione, ma senza fornire elementi utili a una soluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha ritenuto, pertanto, fondata l’istanza di nomina del commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva all’adempimento dell’obbligo scaturente dal giudicato.
Ha designato quale commissario il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.
Il TAR ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Ha, infine, condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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