Ottemperanza per la Carta del docente: la P.A. inerte e la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 848 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inerzia dell’Amministrazione, rimasta intimata anche a seguito di un decreto presidenziale di sollecito, determina l’accoglimento del ricorso e l’ordine di esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni. Ove l’Amministrazione non provveda, il giudice amministrativo nomina fin d’ora un commissario ad acta, con il compito di attivarsi su istanza della parte ricorrente e di provvedere all’esecuzione nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Incombe sull’Amministrazione inottemperante l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, mentre il compenso del commissario è posto a suo carico e liquidato sin d’ora.
Il Fatto
Una docente con contratto a tempo determinato agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone per vedersi riconoscere il beneficio economico della Carta del docente. Il giudice ordinario, con sentenza che acquisiva efficacia di giudicato, accertava il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivare la carta elettronica per un importo di 2.000,00 euro. Nonostante l’intimazione ad adempiere, l’Amministrazione scolastica non forniva alcun riscontro. La ricorrente, pertanto, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato l’inottemperanza del Ministero, il quale, ritualmente intimato e sollecitato anche mediante un decreto presidenziale, non aveva offerto alcun elemento per dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Tale inerzia ha integrato i presupposti per l’accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale di Frosinone, procedendo al riconoscimento delle somme spettanti alla ricorrente, nei modi e nella misura indicati dal giudice dell’ottemperanza. Il termine concesso per l’esecuzione è stato fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
La particolarità della decisione risiede nella nomina anticipata del commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone. Il commissario, il cui compenso è stato liquidato in 1.000,00 euro a carico dell’Amministrazione, dovrà attivarsi solo su istanza della parte ricorrente qualora il termine assegnato al Ministero decada inutilmente, provvedendo all’esecuzione nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Infine, il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.
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Nota della Redazione
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