Diffida a provvedere non equiparabile a nuova istanza se meramente sollecitatoria (TAR Sicilia n. 810 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. La decorrenza di tale termine opera sul solo piano processuale e non estingue l’interesse legittimo pretensivo, che resta soddisfacibile mediante proposizione di una nuova istanza di avvio del procedimento. La diffida a provvedere può essere equiparata a nuova istanza solo ove contenga una richiesta di riapertura del procedimento e non un mero sollecito a concludere quello pendente. Diversamente, l’interessato potrebbe eludere ad libitum il termine decadenziale, in contrasto con la ratio di certezza del diritto che lo sorregge.

Il Fatto

La società ricorrente intendeva realizzare nel territorio di un Comune siciliano un impianto agri-voltaico e, a tal fine, presentava istanza di VIA di competenza statale. Dopo la pubblicazione dell’avviso, l’acquisizione del parere regionale e una consultazione integrativa, il procedimento non veniva concluso. La società diffidava allora l’Amministrazione a provvedere con nota del 23 aprile 2025.

Non ottenendo riscontro, proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e il risarcimento dei danni da ritardo. Il Comune si costituiva chiedendo l’estromissione; il MASE si costituiva di mera forma. In camera di consiglio il Collegio sottoponeva alle parti, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di irricevibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso che la concessione del termine per memorie fosse necessaria. Il rilievo officioso era stato indicato in udienza con atto a verbale e il difensore aveva preso posizione sul punto: nessuna lesione del diritto di difesa. Ha poi ricostruito la tempistica: istanza dell’11 gennaio 2022, avviso pubblicato il 13 aprile 2023, ri-pubblicazione dell’11 dicembre 2023 con consultazione integrativa, scadenza dei termini procedimentali il 19 aprile 2024.

Su questa base ha applicato l’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., che fissa il termine annuale dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il ricorso, notificato l’1 novembre 2025 e depositato il 13 novembre, risultava proposto oltre tale soglia. Il Collegio ha distinto il piano sostanziale della persistenza del potere amministrativo dal piano processuale del termine per agire, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato.

La decadenza non estingue l’interesse legittimo pretensivo: l’interessato può ovviarvi solo con una nuova istanza che apra un procedimento del tutto nuovo e faccia decorrere un nuovo termine. La difesa aveva invocato la diffida del 23 aprile 2025 come atto equipollente. Il Collegio ha ammesso in astratto l’equiparabilità, ma l’ha subordinata alla sussistenza, in concreto, dei presupposti sostanziali e formali.

Nel caso specifico la diffida si limitava a sollecitare il rilascio del parere e la conclusione del procedimento originario, assegnando peraltro un termine di quindici giorni, inferiore a quello di legge. Difettava dunque la richiesta di riapertura del procedimento. Ammettere il contrario priverebbe di rilievo il termine annuale, consentendone la posticipazione ad libitum mediante semplici diffide.

La domanda contra silentium è stata pertanto dichiarata irricevibile, con integrale compensazione delle spese. Quanto alla domanda risarcitoria è stata disposta la conversione del rito ex art. 117, comma 6, cod. proc. amm., con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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