Ottemperanza all’ordine di restituzione delle aree e nomina del Commissario (TAR Sicilia n. 1901 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato che le imponga di provvedere sulla sorte delle aree occupate senza titolo, mediante restituzione previa riduzione in pristino oppure adozione dell’atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. L’alternativa tra acquisizione e restituzione resta rimessa alla valutazione dell’interesse pubblico, ma deve essere esercitata con provvedimento motivato ed espresso. Il termine per l’adempimento è assegnato con la sentenza di ottemperanza e, in caso di perdurante inerzia, si attiva l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta. Il risarcimento del danno da occupazione illegittima segue il criterio del canone locativo, con rivalutazione e interessi legali.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di alcuni terreni occupati dal Comune senza titolo, avevano ottenuto con sentenza n. 1995 del 19.06.2024 l’accertamento dell’illecito permanente e la condanna dell’ente alla restituzione dei beni previa riduzione in pristino, salvo che l’amministrazione non ritenesse di adottare un decreto di acquisizione sanante. La pronuncia aveva fissato anche il criterio di liquidazione del danno, parametrato al canone locativo, oltre rivalutazione e interessi.
La sentenza è stata notificata al Comune, che non ha dato alcuna esecuzione. Dopo l’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla Segreteria, i proprietari hanno promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva anzitutto che l’inadempimento del Comune al decisum è integrato: la sentenza irrevocabile imponeva un facere specifico e l’ente è rimasto inerte anche dopo la notificazione. Da qui l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e la condanna a dare esecuzione alle statuizioni, comprese quelle relative alle spese.
Sul contenuto dell’obbligo, il Collegio conferma la doppia alternativa già delineata nel giudicato. Il Comune può ancora decidere se acquisire l’area ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 oppure restituirla ai legittimi proprietari. La scelta, tuttavia, non è libera nel tempo: deve tradursi in un provvedimento motivato che disponga la tempestiva restituzione previa riduzione in pristino, salva appunto l’opzione acquisitiva.
Il Tribunale fissa un termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, per l’adempimento. Il termine recepisce l’indicazione del giudicato, che aveva modulato i propri passaggi temporali tra valutazione dell’interesse pubblico ed esecuzione materiale.
Quanto al risarcimento, il Collegio richiama le modalità già stabilite nella pronuncia di condanna: parametro del canone locativo calcolato sull’intera durata dell’occupazione illegittima, con rivalutazione e interessi legali. Nessuna modifica è introdotta sul punto.
In caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Dirigente generale competente, con facoltà di delega a funzionario di idonea competenza tecnica e ulteriore termine di sessanta giorni. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Il compenso è posto a carico dell’ente intimato e sarà liquidato con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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