Sei scatti stipendiali nel TFS per la Polizia penitenziaria cessata a domanda (TAR Sicilia n. 1899 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta a tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, e quindi anche agli appartenenti alla Polizia penitenziaria, ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio. Il diritto sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano il requisito dei 55 anni di età e quello dei 35 anni di servizio utile. L’inosservanza del termine del 30 giugno non produce alcuna decadenza, essendo il termine funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo. Il diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita si prescrive in cinque anni, ma la presentazione della domanda di ricalcolo all’ente previdenziale interrompe il corso della prescrizione.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia penitenziaria, è cessato dal servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile. Ha chiesto all’INPS il riconoscimento della maggiorazione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
L’Istituto ha respinto la pretesa e, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale del diritto e l’infondatezza nel merito, sostenendo la decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno e l’inapplicabilità del beneficio al personale cessato a domanda, con prospettata violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione, richiamando il consolidato orientamento per cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale. La eventuale partecipazione del Ministero della Giustizia al procedimento amministrativo non incide sulla legittimazione processuale, restando l’INPS il solo debitore verso il ricorrente.
Sul merito, il Tribunale aderisce all’indirizzo del C.G.A.R.S. e del Cons. Stato n. 2985 del 2023. La ricostruzione normativa esclude che l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 — abrogato dall’art. 2268 C.o.m. — possa fondare il beneficio. Resta invece fermo il richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, C.o.m. all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel quadro dell’omogeneizzazione del trattamento delle forze di polizia.
La nozione di forze di polizia evocata dalla norma va intesa in senso ampio, come conferma l’art. 16 della legge n. 121/1981, che vi ricomprende il Corpo di polizia penitenziaria. Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 6-bis, comma 2, riconosce il beneficio a chi chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e di servizio: anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto. Il termine del 30 giugno, come chiarito dal Cons. Stato n. 2985 del 2023, non produce effetti decadenziali.
Il diritto al ricalcolo non è estinto per prescrizione. Pur decorrendo il quinquennio dalla cessazione dal servizio ex art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973, il termine è stato interrotto dall’istanza di ricalcolo e poi dal ricorso. Le eccezioni di incostituzionalità sono dichiarate manifestamente infondate: la natura retributiva dell’indennità impedisce di assumere a tertium comparationis l’art. 52 del d.P.R. n. 1093/1972, la copertura finanziaria esiste ed è riferibile a tutti i beneficiari, e l’equilibrio di bilancio non può limitare la giusta retribuzione ex art. 36 Cost. Il ricorso è accolto.
Nota della Redazione
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