Revoca del nulla osta e sopravvenuta assunzione presso altro datore (TAR Campania n. 3308 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di buona fede del cittadino straniero e di assunzione dello stesso, in costanza di nulla osta efficace, da parte di un diverso datore di lavoro, si determina in capo al lavoratore una condizione soggettiva meritevole di tutela. Le mancanze del datore di lavoro originario non sono addebitabili al lavoratore. L’amministrazione non può applicare in modo automatico e meccanicistico la sanzione della revoca del nulla osta, ma deve operare quel bilanciamento di interessi imposto dai principi di proporzionalità e ragionevolezza, valorizzando il positivo inserimento del lavoratore nella vita economica e sociale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato in Italia a seguito del rilascio, in data 10 agosto 2022, del nulla osta al lavoro subordinato e del successivo visto di ingresso. L’originario datore di lavoro si è reso irreperibile. Dall’11 agosto 2023 il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, con documentazione depositata agli atti.
A seguito di convocazione, la Prefettura di Napoli ha inviato in data 11 luglio 2025 il preavviso di revoca del nulla osta, sulla scorta del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ravvisava nella sola azienda richiedente il difetto di capacità economico-reddituale. Il ricorrente ha prodotto memoria e documentazione del nuovo rapporto di lavoro, chiedendo il rilascio del permesso per attesa occupazione o l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore. Con provvedimento del 22 luglio 2025 la Prefettura ha respinto l’istanza. Il ricorso è stato notificato il 1° settembre 2025 e depositato il 24 settembre 2025. Il collegio ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 2340 del 9 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce l’illegittimità della revoca per difetto di istruttoria, per violazione dell’art. 7 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 5, comma 5, del TUI, nonché per mancata considerazione delle sopravvenienze favorevoli. Lamenta che non può andare a suo detrimento il comportamento del datore originario e che l’amministrazione avrebbe dovuto dare rilievo all’assunzione presso altro datore disponibile al subentro.
Il Tribunale accoglie il ricorso richiamando la propria giurisprudenza. Si afferma che la buona fede del cittadino straniero e l’assunzione dello stesso, in costanza di nulla osta efficace, da parte di altro datore di lavoro determinano una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela.
Tale tutela va accordata nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Non possono essere addebitate al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario. Va invece valorizzato il positivo inserimento dello straniero nella vita economica e sociale.
Il collegio considera rilevante anche il notevole ritardo con cui l’amministrazione ha provveduto alla convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno. Richiama in proposito propri precedenti (sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025) e Cons. Stato, sent. n. 1977 del 2025.
L’amministrazione, invece, non ha operato il bilanciamento di interessi ritenuto doveroso in fattispecie analoghe. Anziché applicare in modo automatico la revoca, avrebbe dovuto considerare che il ricorrente aveva medio tempore trovato lavoro con altro datore, circostanza comunicata e documentata in sede procedimentale, e valutare la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno alla luce del nuovo rapporto di lavoro. Il provvedimento impugnato è pertanto annullato. Le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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