Ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate dal giudice del lavoro: ordine di esecuzione entro sessanta giorni (TAR Puglia n. 431 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, a fronte del giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo, accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, ordina l’integrale esecuzione del titolo giudiziale, assegnando un termine per adempiere. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga, qualora il ritardo sia dipeso da mere carenze di organico dell’Amministrazione. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza e può essere liquidata in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza avverso il silenzio dell’Amministrazione, chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di determinate somme. Nonostante il giudicato formatosi, l’Amministrazione non aveva provveduto all’integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza del Giudice del lavoro. Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, si protragga l’inadempimento. Tale decisione è motivata dal comportamento esecutivo rilevato in cause omologhe, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione, circostanza che ha indotto il Collegio a non disporre immediatamente la misura sostitutiva.
Il Collegio ha, infine, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre accessori, in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Ha inoltre disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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