Il parere paesaggistico non può estendersi alle opere realizzate fuori dall’area vincolata (TAR Puglia n. 434 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza reso ai sensi dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004, pur potendo essere espresso sull’intero progetto, non può estendersi con efficacia ostativa agli interventi localizzati in aree non sottoposte a tutela paesaggistica, difettando in tal caso la base normativa del potere consultivo. L’autorità procedente, che recepisca acriticamente il parere negativo qualificandolo come obbligatorio e vincolante, subisce l’illegittimità del parere in via derivata, con effetto caducatorio sull’atto finale. Il rinvio generico agli obiettivi del piano paesaggistico, privo di una puntuale valutazione del contesto e delle caratteristiche dell’intervento, integra un difetto istruttorio e motivazionale, non sanabile dalle deduzioni difensive svolte solo in sede processuale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno in Bari in parte ricadente nella fascia costiera di 300 metri tutelata ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004, richiedeva l’autorizzazione paesaggistica per la manutenzione straordinaria della villa e la realizzazione di una piscina interrata, localizzata però in area esterna al vincolo. Il Comune acquisiva il parere della Soprintendenza, che esprimeva valutazione negativa per la sola piscina, pur ammettendo l’ubicazione dell’opera fuori dalla fascia tutelata. Il provvedimento finale recepiva il parere, negando l’assenso in parte qua. La ricorrente impugnava il diniego parziale, deducendo violazione dell’art. 146 cod. beni culturali ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 condiziona il parere del Soprintendente ai soli interventi da eseguirsi su aree sottoposte a tutela. Nel caso di specie, l’area destinata alla piscina è pacificamente esterna alla fascia costiera, come ammesso dalle stesse amministrazioni resistenti. La valutazione unitaria del progetto, pur astrattamente ammissibile, non può comportare l’estensione del vincolo a opere ricadenti in aree libere, pena il contrasto con il principio di tipicità e legalità dell’azione amministrativa.
La sentenza censura inoltre il generico rinvio all’elaborato 4.4.3 del PPTR, mai specificamente esplicitato nel provvedimento. L’amministrazione ha omesso qualsivoglia approfondimento tecnico su dimensioni, volumi e impatto della piscina, né ha considerato le misure di mitigazione proposte dalla ricorrente. I parametri utilizzati solo in sede processuale dalla difesa erariale non possono supplire all’onere motivazionale imposto dall’art. 3 l. n. 241/1990.
La Corte rileva infine la contraddittorietà dell’azione amministrativa: le opere ricadenti nella fascia vincolata hanno ricevuto giudizio favorevole seppur condizionato, mentre un’opera esterna al vincolo è stata valutata negativamente senza una motivazione concreta sul pregiudizio ai valori paesaggistici. Il vizio del parere determina l’illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica che lo ha recepito integralmente, qualificandolo vincolante, con effetto caducatorio in parte qua. Il motivo sulla mancata comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 rimane assorbito.
Nota della Redazione
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