Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4000 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo e non contestato dall’Amministrazione stessa, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. presuppone la verifica dei relativi presupposti e può essere disposta su istanza di parte in caso di inottemperanza protratta oltre i termini assegnati. Gli interessi legali decorrono dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e maturano fino all’adempimento spontaneo dell’Amministrazione o del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che, previa disapplicazione di alcune disposizioni della legge n. 107/2015, accertava il diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 per l’aggiornamento e la formazione tramite la carta elettronica del docente e condannava il Ministero dell’Istruzione a ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre interessi e rivalutazione.

Nonostante la notifica del titolo, il Ministero era rimasto inadempiente e il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996 era decorso inutilmente. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, la fissazione di penalità di mora e la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi. Il Ministero si è costituito formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la fondatezza della pretesa, ritenendola adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato dal ricorrente, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

Su tale presupposto il TAR ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza.

Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o un dirigente da lui delegato, con il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario.

Quanto alle penalità di mora, il TAR ha ritenuto non sussistenti allo stato i relativi presupposti, in ragione del carattere marcatamente seriale del contenzioso e delle connesse difficoltà di tempestiva liquidazione, riservando la loro eventuale applicazione a un’istanza della parte in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati.

È stata invece accolta la domanda di pagamento degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, dell’Amministrazione o del commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Le spese di giudizio sono state poste a carico della soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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