Riconoscimento titoli professionali europei e silenzio inadempimento (TAR Lazio n. 8796 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, presentata ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, è soggetta al termine complessivo di quattro mesi, comprensivo dell’eventuale fase di richiesta di integrazioni documentali, decorso il quale l’inerzia dell’Amministrazione integra la fattispecie del silenzio inadempimento e legittima il ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. L’obbligo di provvedere sorge per effetto della sola presentazione dell’istanza e della scadenza del relativo termine, senza che occorra una preventiva diffida. In caso di persistente inerzia, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva al compimento dell’attività amministrativa richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, aveva presentato in data 9 aprile 2025 un’istanza volta al riconoscimento del titolo ai fini dell’insegnamento sul sostegno. Decorso inutilmente il termine di legge, l’Amministrazione non aveva ancora concluso il procedimento, impedendo al ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Avverso tale inerzia, il ricorrente ha adito il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come nel caso di specie ricorrano entrambi i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che sia intervenuto alcun provvedimento. L’inerzia dell’Amministrazione si appalesa tanto più evidente alla luce della violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, quanto del termine specifico fissato dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che impone all’autorità competente di provvedere entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Il Tribunale ha ricostruito il termine complessivo del procedimento in quattro mesi, considerato che l’art. 16, comma 2, del medesimo decreto consente all’Amministrazione di richiedere integrazioni documentali entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso in esame, dagli atti di causa non risultavano richieste di integrazione, sicché il termine di conclusione del procedimento era già ampiamente spirato alla data di proposizione del ricorso, perfezionandosi l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.
Nell’accogliere la domanda, il TAR ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni, con facoltà di delega e senza compenso.
Quanto ai criteri da seguire nell’esame della domanda, tanto l’Amministrazione quanto il commissario ad acta sono tenuti a conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità — come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ivi incluse le sentenze nelle cause C-675/17 (Preindl), C-340/89 (Vlassopoulou), C-313/01 (Morgenbesser) e C-298/14 (Brouillard) — nonché agli indirizzi espressi dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. La pronuncia è stata infine accompagnata dalla condanna alle spese, liquidate in favore del ricorrente e distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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