Esecuzione sentenza lavoro e poteri commissario ad acta (TAR Piemonte n. 123 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, si applica anche all’azione esecutiva dinanzi al giudice amministrativo. La sentenza azionata, attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., non richiede più la spedizione in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. Il commissario ad acta nominato nell’ipotesi di protratta inottemperanza, se dipendente pubblico, non ha diritto a un compenso ulteriore, essendo le funzioni connesse ai compiti istituzionali. La marcata serialità del contenzioso giustifica la riduzione della liquidazione delle spese.

Il Fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento della retribuzione professionale docente in suo favore. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale a mezzo di posta elettronica certificata.

Alla data di proposizione del ricorso, l’Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato a mezzo PEC al Ministero presso il suo domicilio reale.

Il Collegio ha poi accertato che, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Tale termine — si legge nella decisione — è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.

Accertata l’inerzia, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante anche il proprio codice fiscale.

Sul compenso del commissario, il Collegio ha ritenuto che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e dovendosi considerare connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso sia compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avuto riguardo ai parametri del d.m. n. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva.

Infine, il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti a favore di personale assunto a tempo determinato. Ha quindi disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *