Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 122 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario sia divenuto definitivo e sia stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il suo domicilio reale. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 si applica anche all’azione di ottemperanza, sicché il ricorso è proponibile solo dopo l’infruttuoso decorso di tale termine. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il compenso del commissario, ove questi sia un dipendente pubblico e l’incarico sia connesso ai suoi compiti istituzionali, resta assorbito nella retribuzione già percepita.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti. Il titolo civile era divenuto definitivo, era stato notificato all’Amministrazione e questa era rimasta inerte.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e per interessi legali, e l’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 13.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica è avvenuta in data 26.03.2025 a mezzo PEC presso il domicilio reale del Ministero.
Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione non ha contestato l’omessa esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente generale del Ministero, con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Quanto al compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e si ricollegano ai suoi compiti istituzionali, il Collegio ha ritenuto che esso sia compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale, e ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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