Porto d’armi, la querela remissibile non cancella il giudizio di inaffidabilità (TAR Piemonte n. 118 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto d’armi non è una mera autorizzazione di polizia che rimuove un limite già presente nella sfera giuridica del privato, ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall’art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. Il potere di controllo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza risponde a compiti di prevenzione della sicurezza e dell’ordine pubblico e può essere esercitato in senso negativo anche in presenza di una condotta che, pur priva di rilievo penale, incida sul piano sintomatico sul grado di affidabilità del richiedente. Il giudizio di inaffidabilità è pertanto giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza. Né il decorso del tempo né la remissione della querela cancellano, sul piano storico e fattuale, i comportamenti valutati dall’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore attivo nel settore tessile e appassionato di caccia, si vedeva respingere dalla Prefettura l’istanza di revisione del diniego di porto d’armi già adottato nel 2013. Il provvedimento di rigetto veniva notificato il 7.12.2020.
Alla base del diniego vi era una querela presentata nel 2012 dalla precedente compagna per percosse, minacce e lesioni, rimessa tre giorni dopo la presentazione. Il ricorrente impugnava il rigetto davanti al TAR Piemonte, lamentando la violazione dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 107/2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della licenza di porto d’armi: non autorizzazione che elimina un limite preesistente, ma titolo permissivo in deroga al divieto generale di portare e detenere armi. Da qui la natura del potere esercitato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, orientato alla prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico.
Ne discende che il diniego può fondarsi su una condotta che, pur non traducendosi in specifici illeciti penali, incida anche solo su un piano sintomatico sul grado di affidabilità di chi aspira al rilascio. Il giudizio dell’Amministrazione è espressione di ampia discrezionalità e mira a prevenire l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, potendo basarsi su vicende genericamente non ascrivibili a buona condotta, ai sensi degli artt. 11 e 138 T.U.L.P.S..
Calando tali principi nel caso concreto, il TAR rileva che il diniego poggia sulla querela del 2012 per percosse, minacce e lesioni. Il lungo tempo trascorso non esclude la ragionevolezza del giudizio discrezionale di inaffidabilità, potendo questo fondarsi anche su situazioni risalenti ma sufficienti a ingenerare la presunzione che il soggetto non sia più affidabile.
Quanto alla remissione della querela, essa non preclude all’Autorità amministrativa di valutare la gravità dell’episodio e non elimina, sul piano storico e fattuale, i comportamenti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi, come già affermato dal TAR Piemonte, sez. I, n. 731 del 2017.
La censura sul 10-bis viene respinta richiamando quanto ritenuto in sede cautelare e la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, n. 3974 del 2019: l’attività difensiva del ricorrente non aveva palesato, prima facie, vizi istruttori e motivazionali. Il provvedimento è infine qualificato come cautelativo della sicurezza pubblica e non sanzionatorio, con conseguente legittimità del diniego. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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