Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lazio n. 560 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto un diritto soggettivo del lavoratore nei confronti della pubblica amministrazione è eseguibile con il rimedio dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata la mancata dimostrazione dell’adempimento, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Ove l’inottemperanza perduri, è legittima la nomina di un commissario ad acta con compenso posto a carico dell’amministrazione soccombente, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. La competenza del TAR è radicata dall’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., e l’ammissibilità del ricorso presuppone il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere il beneficio secondo le modalità previste dal d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per un valore di 500,00 euro annui, per complessivi 1.500,00 euro oltre accessori.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata anche ai fini esecutivi il 13 dicembre 2024. L’Ufficio competente aveva attestato il 7 agosto 2025 la mancata interposizione dell’impugnazione. Poiché l’amministrazione non aveva ottemperato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di puro stile.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di pubblico impiego.

Ha poi ritenuto ammissibile il ricorso quanto ai presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato del titolo, accertato con idonea certificazione degli uffici competenti, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997.

Nessun dubbio, per il Tribunale, sulla riconducibilità del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — fra quelli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Ministero, osserva il TAR, non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. È stato quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione.

In conformità alle richieste della ricorrente, il Tribunale ha nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario delegato, con compenso a carico del Ministero liquidato in 1.000,00 euro, salvo conguaglio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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