Lottizzazione materiale e natura cautelare dell’ordine di sospensione (TAR Trentino-Alto Adige n. 31 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sospensione della lottizzazione abusiva, adottato ai sensi dell’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001 e della corrispondente disciplina urbanistica provinciale, ha natura cautelare e non sanzionatoria: esso costituisce esercizio doveroso di un potere vincolato di repressione di opere che comportano trasformazione urbanistica in violazione della strumentazione urbanistica. Ne consegue che non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, essendo giustificata l’omissione da ragioni di celerità. La lottizzazione abusiva materiale richiede una valutazione non atomistica, bensì globale delle attività edilizie, sicché l’eventuale titolo abilitativo o il condono di singole opere non ne escludono la configurabilità, ove l’insieme determini un nuovo carico urbanistico incompatibile con le previsioni di piano.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari in comunione pro indiviso di un’area adibita da decenni a campeggio privato con caravan, tende e manufatti accessori, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune, ai sensi dell’art. 130, comma 1, della legge provinciale n. 1/2008, ha ordinato l’immediata sospensione della lottizzazione abusiva, nonché il presupposto verbale di sopralluogo. In via subordinata hanno censurato la concessione edilizia in sanatoria, nella parte in cui richiama il parere della Commissione edilizia che esclude le roulotte e le tende dalle strutture condonabili.
Il Comune si è costituito, ricostruendo un lungo e documentato rapporto di controllo sull’area, con sopralluoghi e provvedimenti di ripristino succedutisi negli anni. La Provincia autonoma di Trento non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa sullo stato urbanistico dell’area. Nessuno degli strumenti di pianificazione succedutisi nel tempo ha mai previsto, per il fondo, una destinazione compatibile con un carico urbanistico di tipo abitativo; la particella è rimasta estranea anche alla variante che aveva introdotto le zone a campeggio. Per gli interventi realizzati non vi è, dunque, conformità urbanistica.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione delle garanzie partecipative, per il sopralluogo eseguito senza preavviso e per la mancata comunicazione di avvio. Il motivo è respinto. Quanto all’accesso, l’art. 124, comma 3, della legge provinciale n. 1/2008 prescrive la notifica almeno cinque giorni prima, ma nel caso concreto lo scopo della norma — consentire ai proprietari di organizzarsi — è stato sostanzialmente raggiunto: il sopralluogo contestato è stato preceduto da altro accesso e vi erano presenti esponenti del gruppo familiare senza obiezioni. Quanto alla comunicazione di avvio, il Collegio aderisce all’orientamento per cui il provvedimento di sospensione, avendo natura cautelare, non richiede l’avviso ex art. 7 legge n. 241/1990; la partecipazione eventuale sarebbe stata comunque superflua, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Con il secondo motivo si deduce la genericità del verbale e della motivazione per relationem. Il motivo non è fondato: il verbale descrive con sufficiente precisione gli elementi indiziari dell’intento lottizzatorio — suddivisione in quattro aree delimitate da siepi, contatori distinti, viabilità interna e parcheggi — ponendosi come motivazione per relationem dell’ordinanza. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la lottizzazione materiale esige una visione d’insieme dei lavori, restando irrilevante il titolo abilitativo delle singole opere.
Anche il terzo motivo è respinto. L’art. 30 d.P.R. n. 380/2001 riconduce alla lottizzazione abusiva materiale le opere che comportano trasformazione urbanistica in violazione degli strumenti urbanistici o senza autorizzazione. Il Collegio richiama il principio per cui l’illecito consiste in qualsiasi opera idonea a stravolgere l’assetto del territorio e a realizzare un nuovo insediamento abitativo, con nuovo e non previsto carico urbanistico. Nel caso concreto, la presenza di caravan stabilmente collocati con allacciamenti, strutture permanenti e suddivisione in lotti dimostra un uso abitativo stabile, non un’attività di campeggio stagionale. Il condono di singole opere non incide sulla configurazione unitaria della fattispecie, né giova il riferimento all’art. 30, comma 10, che esclude divisioni ereditarie, donazioni e servitù, ipotesi non ricorrenti. Il lungo periodo di controllo esclude, infine, ogni legittimo affidamento: la lottizzazione abusiva è illecito permanente e il decorso del tempo non genera aspettative tutelabili.
Il quarto motivo, sulla concessione in sanatoria, è infine respinto: il provvedimento aveva espressamente limitato l’uso dei manufatti a fini non abitativi, qualificandoli come locali accessori, e il limitato condono non incide sulla fattispecie di lottizzazione abusiva.
Nota della Redazione
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