Condono edilizio: documentazione incompleta e diniego legittimo (TAR Sicilia n. 2262 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 legge n. 724/1994, la domanda di sanatoria deve essere corredata, a pena di improcedibilità, della documentazione prescritta dall’art. 35, terzo comma, legge n. 47/1985, tra cui la perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere. L’incompletezza di tale compendio documentale, tempestivamente contestata dall’Amministrazione mediante avviso di avvio del procedimento e avviso sui motivi ostativi all’accoglimento, legittima il diniego dell’istanza. Il conferimento di un incarico a un tecnico abilitato per la redazione della perizia non sana la lacuna, ove non risulti provato che l’Amministrazione ne sia stata informata. In presenza di motivazione plurima, è sufficiente che una sola delle ragioni autonome regga l’atto, risultando inammissibili per difetto di interesse le doglianze avverso gli altri motivi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare realizzata in assenza di titolo edilizio, presentava in data 27.03.1995 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, assunta al protocollo del Comune. Con provvedimento di diniego, l’Amministrazione respingeva l’istanza per due ragioni concorrenti: la mancata integrazione della documentazione necessaria, nonostante i ripetuti avvisi resi ai sensi degli art. 7 legge n. 241/1990 e dell’art. 10-bis della medesima legge, e l’accertamento, su segnalazione della Polizia Municipale, di abusi ulteriori realizzati in pendenza della pratica con aumento di volumetria.

La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo l’erroneità del diniego sotto tre profili: la tempestiva produzione della documentazione, l’avvenuto conferimento di un incarico a un tecnico per la redazione di una perizia giurata ai sensi dell’art. 28 legge reg. n. 16/2016, e l’eccessività della reazione amministrativa dinanzi a superfetazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di ordine di demolizione. Nel giudizio interveniva un terzo ad adfringendum, depositando l’atto senza previa notificazione alle parti già costituite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’atto di intervento, dichiarandone l’inammissibilità. L’art. 50, comma 2, cod. proc. amm. impone che l’atto di intervento sia notificato alle altre parti e, nei confronti di quelle già costituite, ai sensi dell’art. 170 cod. proc. civ.. L’incombente, omesso, costituisce presupposto imprescindibile per la corretta instaurazione del rapporto processuale da parte del terzo.

Nel merito, il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono respinti. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 39 legge n. 724/1994 richiama l’art. 35, terzo comma, legge n. 47/1985, che prescrive l’allegazione della descrizione delle opere, della documentazione fotografica e, per gli immobili eccedenti i 450 metri cubi, della perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato dei lavori, nonché della certificazione di idoneità statica.

La documentazione non è stata allegata all’istanza. La circostanza è stata segnalata dall’Amministrazione dapprima con l’avviso di avvio del procedimento e poi con l’avviso preliminare al diniego. L’eccezione della ricorrente, secondo cui non vi sarebbe prova della comunicazione dell’avviso, è smentita dal tenore dell’atto impugnato, che ne attesta l’invio. La ricezione dell’avviso sui motivi ostativi e l’assenza di controdeduzioni sono circostanze non contestate e dunque pacifiche, con il corollario della piena consapevolezza delle carenze documentali.

Quanto all’avvenuto conferimento dell’incarico peritale, il Tribunale osserva che non è stata fornita prova che il Comune ne fosse stato informato. Il presupposto del provvedimento — l’incompletezza della documentazione — risulta quindi correttamente ricostruito, il che esclude i vizi di legittimità dedotti.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Il Collegio richiama il principio secondo cui, dinanzi a un atto fondato su una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia idonea a sorreggerlo, mentre le doglianze avverso gli altri motivi difettano di interesse a ricorrere, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 759 del 2023. Il ricorso è rigettato; le spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, sono poste a carico della ricorrente e compensate verso le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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