Accertamento di conformità ex art. 36-bis e ristrutturazione senza titolo (TAR Sicilia n. 2259 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 ha natura vincolata: l’amministrazione verifica la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti della disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, senza margini di contemperamento tra interessi contrapposti. La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 determina l’insanabilità del provvedimento solo quando questo sia espressione di potere discrezionale. La sanatoria di cui all’art. 36-bis presuppone l’esistenza di un precedente titolo edilizio rispetto al quale l’opera si ponga in parziale difformità o costituisca variazione essenziale; essa non è invocabile quando l’intervento, soggetto a permesso di costruire, sia stato realizzato in assenza di titolo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari dal 2002 di un immobile in Palermo, presentavano nel marzo 2023 istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per il recupero abitativo del sottotetto e il mutamento di destinazione d’uso del piano terra. Il Comune respingeva l’istanza nell’aprile 2024 e, nell’ottobre successivo, ingiungeva la demolizione ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001.
Dopo l’entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 27 del 18 novembre 2024, i proprietari presentavano in via sopravvenuta una richiesta di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Il Comune la respingeva con il provvedimento impugnato, rilevando il precedente diniego e l’assenza di opere realizzate in parziale difformità o con variazioni essenziali rispetto a un titolo edilizio esistente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale disattende anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, che avrebbe indicato il giudice tributario come competente. Oggetto del contendere è la legittimità di un diniego di sanatoria edilizia, atto tipicamente espressione di potere amministrativo in materia urbanistico-edilizia: è indubbia la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio esclude che la mancata comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 possa travolgere l’atto. La giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3315 del 2026) àncora l’insanabilità del vizio alla natura discrezionale del provvedimento. Il potere di accertamento di conformità ex art. 36-bis è però vincolato: l’amministrazione si limita a verificare la conformità dell’intervento alle discipline urbanistica ed edilizia richiamate dalla norma, senza margini di apprezzamento tra interessi. La qualificazione dell’abuso come difformità parziale o totale non integra esercizio di discrezionalità, ma accertamento dei presupposti di legge (nello stesso senso, in tema di permesso di costruire, Cons. Stato, Sez. II, n. 4893 del 2025).
Il nodo centrale è l’ambito applicativo dell’art. 36-bis. Dalla relazione tecnica dei ricorrenti emerge che l’opera ha comportato un rialzo della copertura di circa 60 cm: l’intervento va sussunto nella ristrutturazione con aumento di volume di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 16/2016, soggetta a permesso di costruire. Tale titolo non è mai stato rilasciato.
L’opera avrebbe potuto trovare regolarizzazione solo mediante l’art. 36 d.P.R. 380/2001, che disciplina l’accertamento di conformità in caso di assenza di titolo o totale difformità. Non poteva invece applicarsi l’art. 36-bis, che presuppone un titolo edilizio rispetto al quale l’opera si ponga in parziale difformità o variazione essenziale. Le nozioni di parziale difformità e variazione essenziale vanno infatti parametrate al progetto assentito, non alla consistenza originaria dell’edificio. Correttamente, dunque, il Comune ha richiamato il rigetto della precedente istanza ex art. 36.
Il quarto motivo resta assorbito, perché diretto contro un’ulteriore affermazione del provvedimento, di per sé non necessaria a sorreggere il diniego. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della genericità delle difese dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.