Sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nel contenzioso sul sostegno scolastico (TAR Campania n. 4556 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda volta all’ottenimento di un maggior numero di ore di sostegno scolastico per un alunno in situazione di disabilità grave diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., allorché l’Amministrazione, nel corso del giudizio, abbia provveduto ad assegnare le ore richieste, assicurando la copertura integrale dell’orario scolastico. In tale evenienza, il giudice può pronunciare la condanna alle spese a carico dell’Amministrazione soccombente in senso virtuale, qualora la proposizione del ricorso abbia avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà provvedimentale, a nulla rilevando le esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica.

Il Fatto

La ricorrente, genitore di una minore in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, impugnava il provvedimento con cui il Dirigente Scolastico aveva attribuito all’alunna soltanto 18 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 30 ore di tempo scuola frequentate. La Diagnosi Funzionale redatta dal Nucleo Operativo di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL aveva infatti prescritto un rapporto di sostegno “in deroga per gravità”, ossia una copertura integrale dell’orario delle lezioni. Con il ricorso, la parte chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto della minore all’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, oltre a una misura cautelare urgente. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione aumentava le ore di sostegno, assicurando la copertura integrale delle 30 ore settimanali richieste, sicché la difesa della ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, instando per la condanna alle spese dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, rappresentata dalla difesa della ricorrente con le note d’udienza, e ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto alla domanda di condanna alle spese di lite, il Collegio ha osservato che la proposizione del ricorso, notificato e depositato nel settembre 2025, ha avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà provvedimentale dell’Amministrazione. La successiva assegnazione del maggior numero di ore di sostegno, attuata nel mese di novembre, è stata infatti determinata dall’instaurazione del giudizio e dalla misura cautelare concessa, che aveva già ordinato all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato e di adeguare il PEI 2025/2026 alle effettive esigenze della minore.

Il Tribunale ha pertanto affermato, sul piano della soccombenza virtuale, che la cessazione della materia del contendere non preclude la pronuncia sulle spese a carico della parte che, con il proprio comportamento Successivo all’instaurazione del giudizio, ha reso ragione della domanda. La condanna è stata pronunciata con attribuzione al procuratore antistatario, dichiaratosi tale.

La decisione si pone in continuità con i principi già affermati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105), secondo cui il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, potendo giungere, nelle situazioni di gravità, fino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte contrarie esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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