Rimodulazione orario scolastico e natura non autoritativa della comunicazione dirigenziale (TAR Molise n. 63 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui il dirigente scolastico rende noto che l’orario delle lezioni per il successivo anno scolastico non subirà modifiche non riveste natura autoritativa e non è suscettibile di immediata impugnazione, trattandosi di atto meramente informativo che non incide unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari. La contestazione circa l’incompetenza del dirigente ad assumere determinazioni in materia di rimodulazione dell’orario scolastico postula, infatti, che il potere non sia stato ancora esercitato e che le relative determinazioni debbano essere adottate dagli organi competenti dell’Amministrazione scolastica. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso un atto privo dei caratteri della provvedimentalità, ferma restando l’impugnabilità dei futuri provvedimenti che dovessero essere adottati.

Il Fatto

Alcuni genitori di alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Colletorto impugnavano, chiedendone la sospensione, la comunicazione con cui il dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano aveva reso noto che, per l’anno scolastico 2026/2027, l’orario scolastico non avrebbe subito modifiche, nonché la nota di convocazione di una riunione e i relativi verbali. Con il ricorso veniva contestata, in particolare, l’incompetenza del dirigente scolastico nell’assumere determinazioni relative alla rimodulazione dell’articolazione oraria, richiesta che i ricorrenti intendevano vedere accolta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato, al sommario scrutinio proprio della fase cautelare, la serietà dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale. La comunicazione del dirigente scolastico, infatti, non sarebbe caratterizzata da natura autoritativa, non incidendo unilateralmente sulle posizioni giuridiche dei destinatari. Tale conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che il ricorso stesso ha contestato la competenza del dirigente a emanare determinazioni in materia di orario, il che implica che un potere in tal senso non risulta esercitato e che le decisioni devono essere assunte dagli organi a ciò deputati.

Sotto il profilo sostanziale, il Collegio ha ritenuto serie e non irragionevoli le ragioni preclusive alla rimodulazione, legate all’organizzazione del servizio di scuolabus e di mensa scolastica. Ha inoltre osservato che la partecipazione dei genitori alle riunioni era stata garantita in misura adeguata e che risultava dubbia la consistenza numerica dei favorevoli alla variazione oraria rispetto ai contrari. Ulteriore elemento decisivo è stato quello per cui non poteva escludersi che, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, gli organi competenti dell’Amministrazione adottassero i provvedimenti del caso, come avvenuto per gli anni precedenti.

La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese, in ragione della ritenuta inammissibilità del ricorso e della manifesta infondatezza delle censure prospettate. L’ordinanza non ha escluso l’adozione di futuri provvedimenti da parte degli organi competenti, lasciando così impregiudicata la possibilità di un’eventuale successiva impugnazione degli atti che dovessero essere emanati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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