Carta docente, esecuzione del giudicato e no alla penalità di mora (TAR Sicilia n. 1833 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere disattesa quando l’esecuzione implichi un procedimento complesso, coinvolgente più soggetti, e il ritardo sia riconducibile all’eccezionale mole dei procedimenti da definire.

Il Fatto

Una docente ha agito in ottemperanza davanti al TAR Sicilia per conseguire l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata all’Amministrazione in data 6 ottobre 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30 del 1997, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 12 gennaio 2026: essa rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Risultano rispettati tanto il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto il termine di deposito del ricorso stabilito dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto al termine dilatorio, è stata documentata l’avvenuta notificazione della sentenza all’Amministrazione in data 6 ottobre 2025, sicché la pretesa esecutiva è maturata.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento, il Collegio ha riconosciuto in capo al Ministero l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo, che accerta il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico annuo tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/2023. Ha quindi ordinato l’adempimento entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta, individuandolo in un dirigente generale del medesimo Ministero, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica della disciplina dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamata dalla legge n. 208/2015.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna alla penalità di mora. L’esecuzione delle sentenze che impongono l’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso, che coinvolge più soggetti. Il ritardo è inoltre ragionevolmente riconducibile all’eccezionale mole dei procedimenti concernenti il rilascio della carta, come comprovato dal vasto contenzioso insorto. Le spese di lite, liquidate in € 500,00, seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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