Riconoscimento titolo di sostegno conseguito in Spagna: termine e silenzio del Ministero (TAR Lazio n. 3640 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che deve adottare il provvedimento espresso nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina di provvedere entro un termine congruo, nominando in caso di ulteriore inadempienza un commissario ad acta. Il Ministero è tenuto a valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione e, se del caso, disponendo opportune e proporzionate misure compensative.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 24.6.2025, istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e per la condanna all’adozione di un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto individuato l’autorità competente a concludere il procedimento, riconoscendola nel Ministero dell’Istruzione, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Quanto al termine, il TAR ha richiamato l’art. 16, comma 6, d. lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016 di recepimento della direttiva 2013/55/UE. La norma fissa in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il tempo per adottare il provvedimento di riconoscimento. Tale termine era già scaduto alla data di proposizione del ricorso, donde il riconoscimento del silenzio-inadempimento.
Fermo l’obbligo di provvedere, il Collegio ha commisurato il termine per l’adempimento a giorni 120, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, in ragione del numero rilevantissimo di richieste della specie. Sul punto ha richiamato propri precedenti (TAR Lazio, sez. IV, n. 6150 del 2023; TAR Lazio, sez. IV ter, n. 17740 del 2024).
Il TAR ha poi precisato il contenuto dell’obbligo, richiamando il Giudice d’appello (Cons. Stato, sez. VII, n. 1361 del 2023) e i principi delle pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022, resi in materia di titoli conseguiti in Romania ma applicabili a qualsiasi Stato membro. Il Ministero deve esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle a tempo pieno. Deve inoltre valutare l’equipollenza dell’attestato, disponendo se del caso opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla e confermati nella causa C-313/01.
Dall’accoglimento del ricorso è derivata la nomina, per il caso di perdurante inadempienza, del responsabile del competente Dipartimento quale commissario ad acta, con facoltà di delega e ulteriore termine di novanta giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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