Ottemperanza e astreintes nell’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 9665 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di un giudicato, ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina un commissario ad acta con facoltà di delega. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pur in presenza di un significativo ritardo, va determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto al riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini giuridici ed economici, con condanna dell’Amministrazione a inquadrarla nella fascia stipendiale 3-8 anni. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il passaggio in giudicato, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a., chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Quanto alla domanda di astreintes, il Tribunale ha accolto la richiesta, considerando il significativo ritardo maturato. Tuttavia, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha determinato la penalità nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, ritenendo tale criterio adeguato a sollecitare l’adempimento senza trasformare la sanzione in un indebito arricchimento.
La liquidazione delle spese è stata effettuata sulla base dei parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura esecutiva del giudizio, con richiamo ai precedenti del Cons. Stato richiamati in motivazione.
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Nota della Redazione
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