Daspo per scavalcamento tornelli durata motivata rispetto al minimo legale (TAR Lazio n. 6829 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, l’indebito superamento di una recinzione o separazione dell’impianto integra la fattispecie di cui all’art. 6-bis della legge n. 401/1989 senza che rilevino le ragioni dello scavalcamento, la circostanza che l’autore sia munito di valido titolo di accesso o l’assenza di intenti violenti. L’adozione del provvedimento prescinde dalla dimostrazione di una concreta lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità sociale fondata sul fumus di attribuibilità della condotta. La determinazione della durata della misura in misura superiore al minimo legale richiede, tuttavia, una motivazione che espliciti il percorso comparativo tra il minimo edittale e la durata prescelta, evidenziando elementi ulteriori quali recidiva, pregressi specifici o particolari dinamiche di rischio, a pena di difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.

Il Fatto

Con ricorso al TAR Lazio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Roma, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, gli ha vietato l’accesso agli stadi e agli impianti sportivi per la durata di due anni, estendendo il divieto alle aree di rispetto e ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto degli spettatori. Il provvedimento traeva origine dalla notizia di reato per la violazione dell’art. 6-bis, comma 2, della legge n. 401/1989: in occasione di un incontro di calcio, durante la fase di afflusso dei tifosi, il ricorrente aveva scavalcato i tornelli di accesso, eludendo i controlli di sicurezza, ed era stato bloccato dalle forze dell’ordine. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento, deducendo una diversa ricostruzione dei fatti — lo scavalcamento sarebbe avvenuto a causa di un malfunzionamento dei varchi e della calca —, la mancata valutazione della sua non pericolosità e l’assenza di precedenti penali, e ha chiesto il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto le censure relative ai presupposti dell’adozione del Daspo, affermando che la condotta di indebito superamento dei tornelli — ostacoli oggettivi predisposti per regolare l’accesso all’impianto — è di per sé stigmatizzata dal legislatore, a prescindere dalle finalità perseguite, dalla presenza di un valido biglietto e dall’assenza di gesti violenti o intimidatori. La pericolosità della condotta è ritenuta insita nella stessa previsione dell’art. 6-bis, con cui il legislatore ha inteso prevenire condotte che, ancorché non violente, possono pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica, specialmente se poste in essere in un contesto collettivo di calca e disordine.

Il Collegio ha precisato che il Daspo è una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non la commissione di un reato: per la sua emissione è sufficiente l’accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti, non occorrendo la prova della lesione dell’ordine pubblico ma essendo sufficiente una prognosi di pericolosità, alla luce dell’elevata discrezionalità che connota il potere esercitato a fini di pubblica sicurezza.

La sentenza ha invece accolto la censura relativa al difetto di proporzionalità e di motivazione della durata biennale del divieto. Il provvedimento impugnato quantificava in due anni la durata del Daspo mediante un generico richiamo alla gravità dell’episodio, senza esplicitare alcun percorso comparativo tra il minimo legale e la durata prescelta, né indicare fatti ulteriori — quali recidiva, pregressi specifici, particolari dinamiche di rischio o concrete ricadute sull’ordine pubblico — idonei a giustificare lo scostamento dal minimo.

In applicazione del principio di conservazione degli atti, l’illegittimità è stata circoscritta alla sola determinazione della durata, con annullamento parziale del provvedimento e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in sede di riesame. La domanda risarcitoria è stata respinta per carenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, gravando sul danneggiato l’onere di dimostrare l’ingiustizia del danno, la colpevolezza della pubblica amministrazione e il nesso causale. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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