Società di persone unipersonale di fatto esclusa dalle agevolazioni (TAR Puglia n. 428 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società di persone, il venir meno della pluralità dei soci, se non ricostituita entro sei mesi, determina lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2272, comma 1, n. 4), c.c., cui consegue il divieto di nuove operazioni, ma non l’estinzione, che si verifica solo con la cancellazione dal registro delle imprese. La prosecuzione dell’attività oltre il termine configura una società unipersonale di fatto in condizione di esistenza precaria. Tale situazione, anche in assenza di formale liquidazione, è ostativa all’ammissione a contributi pubblici richiedenti il requisito della regolare operatività, pur se l’avviso pubblico non preveda espressamente l’esclusione per perdita della pluralità dei soci.
Il Fatto
Una società in nome collettivo impugnava il diniego di ammissione al Fondo Microcredito d’impresa della Regione Puglia, comunicato da Puglia Sviluppo S.p.a. La società, partecipata da un unico socio dal 2018, contestava la decisione, deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per mancata confutazione delle osservazioni e l’illegittimità dell’interpretazione dell’avviso pubblico, che escludeva solo le società in liquidazione volontaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto i motivi infondati. In primo luogo, l’amministrazione non è tenuta a una specifica confutazione delle controdeduzioni, purché l’atto finale non contenga elementi nuovi rispetto al preavviso di rigetto. Nel caso, i motivi erano stati puntualmente riesaminati. Il profilo decisivo riguardava la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi dal loro venir meno.
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: la perdita della pluralità è causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2272, comma 1, n. 4), c.c., applicabile alla s.n.c. tramite il richiamo dell’art. 2308 c.c. La mancata ricostituzione determina la cessazione del vincolo, mentre la società si estingue solo con la cancellazione dal registro. Il socio superstite può proseguire l’attività, ma è esposto al rischio di azioni esecutive e di cancellazione d’ufficio ai sensi del d.P.R. n. 247/2004.
Nella fattispecie, la società operava come unipersonale di fatto a tempo indeterminato, senza atti di liquidazione, violando i divieti di cui agli artt. 2274 e 2279 c.c. pur apparendo formalmente attiva. Tale situazione la rendeva carente dei requisiti sostanziali di regolare operatività, necessari per l’accesso a risorse pubbliche eccezionali. L’impugnato diniego è stato quindi ritenuto legittimo, con condanna alle spese della ricorrente.
Nota della Redazione
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