Progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000: competenza comunale e danno esistenziale (TAR Sicilia n. 267 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di progetto individuale di assistenza ex art. 14 della l. n. 328/2000, la competenza resta in capo al Comune anche quando il destinatario sia affetto da disturbo dello spettro autistico: la legge n. 134/2015 disciplina i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, ma non sostituisce né deroga allo strumento del progetto di vita individualizzato. Il Comune e l’azienda sanitaria rispondono del ritardo nella relativa adozione. Il danno da ritardo mero ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 presuppone la tempestiva attivazione del potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni ex art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013. Il danno esistenziale del disabile è invece risarcibile quando l’inerzia abbia depauperato la sua vita sociale e relazionale; il quantum è liquidato in via equitativa, ripartendo la responsabilità in base al diverso apporto procedimentale.
Il Fatto
I genitori di un minore con disturbo dello spettro autistico hanno chiesto al Comune di Gela e all’A.S.P. di Caltanissetta la predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della l. n. 328/2000. L’istanza risale al 23 settembre 2024 e non ha avuto seguito nel termine di legge, con conseguente formazione del silenzio-inadempimento.
I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, per la condanna delle amministrazioni a provvedere e per il risarcimento del danno da ritardo mero e del danno non patrimoniale patito dal minore e dai genitori. In pendenza di giudizio, il 18 novembre 2025, le parti hanno sottoscritto il progetto di vita, con conseguente venir meno dell’interesse alle domande di accertamento e condanna a provvedere. Restavano da decidere le sole domande risarcitorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulle domande inerenti all’obbligo di provvedere, essendo il progetto di vita intervenuto in corso di causa. Ha poi respinto la tesi del Comune, secondo cui, per i soggetti autistici, la competenza a elaborare il progetto sarebbe regionale in forza dell’art. 3 della legge n. 134/2015.
Il raffronto tra le due discipline è decisivo. L’art. 14 della l. n. 328/2000 configura il progetto individuale come strumento di coordinamento unitario di interventi eterogenei: prestazioni di cura e riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, piano educativo individualizzato, servizi alla persona di competenza comunale e misure economiche di contrasto all’emarginazione. I “percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali” previsti dalla legge n. 134/2015 hanno portata ben più limitata e non coincidono con tale atto programmatorio. La stessa prassi del Comune di Gela, che ha preso in carico l’istanza e l’ha poi evasa, conferma la competenza dell’ente locale.
Quanto all’inadempimento, il Collegio ha riconosciuto la consistente attività sollecitatoria svolta dal Comune, che ha più volte convocato i componenti dell’U.V.M. insieme al minore. Tuttavia, nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 91, l.r. n. 11/2010, è stata compiuta solo attività istruttoria: la prima convocazione è avvenuta il 19 dicembre 2024, ben oltre la scadenza. Entrambe le amministrazioni sono dunque inadempienti, con diverso apporto procedimentale rilevante ai fini del riparto risarcitorio.
La domanda di danno da ritardo mero è stata rigettata: difetta il presupposto della tempestiva richiesta di attivazione del potere sostitutivo, avanzata solo il 21 marzo 2025, oltre il termine perentorio di venti giorni ex art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2025, n. 526.
È stato invece accolto il risarcimento del danno esistenziale. La spettanza del bene della vita è incontrovertibile, essendo l’istanza esitata favorevolmente; sussiste l’elemento soggettivo, non emergendo alcuna valida ragione dell’inadempimento; il pregiudizio consiste nel depauperamento della vita del disabile nelle sue espressioni sociali e relazionali, non sopperito dal supporto frammentario dei familiari, secondo TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 30 aprile 2025, n. 919. Il quantum è liquidato in via equitativa in € 2.500,00, con interessi legali dalla notificazione del ricorso: un quarto a carico del Comune e tre quarti a carico dell’A.S.P. Rigettata, per natura strettamente personale e difetto di prova, l’analoga domanda dei genitori. Le spese, liquidate in € 1.500,00, seguono il medesimo criterio di riparto.
Nota della Redazione
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