Ottemperanza delle spese di lite contro il Ministero della giustizia (Cons. Stato n. 5442 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito per spese di lite, liquidato in favore del difensore antistatario con sentenza del giudice amministrativo, costituisce capo autonomo della decisione, dotato di propria esecutività anche a prescindere dalla statuizione principale. Ne consegue che il creditore diretto dell’Amministrazione, per il solo fatto di non essere titolare di un credito liquidato a norma della legge n. 89/2001, non è destinatario del divieto di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001. Il giudizio di ottemperanza è pertanto ammissibile per la sola parte relativa alla condanna al pagamento delle spese, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., e il giudice può ordinare l’esecuzione e designare un Commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore in proprio, aveva ottenuto da una sentenza della Sezione la condanna del Ministero della giustizia alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre oneri di legge, con attribuzione al difensore antistatario. La decisione era stata notificata con modalità telematica al Ministero, all’Avvocatura Generale dello Stato e al Commissario ad acta già designato, con espressa richiesta di pagamento.
Poiché l’Amministrazione non ha eseguito quanto disposto, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sola parte della sentenza relativa alla condanna alle spese. Ha contestato l’applicabilità alla fattispecie del blocco delle azioni esecutive introdotto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, sostenendo di essere creditore diretto del Ministero e non creditore dello Stato ai sensi della medesima legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato anzitutto la questione della competenza, riconducendola a sé ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., trattandosi di giudizio di ottemperanza di una propria decisione. Ha poi esaminato l’ambito oggettivo del ricorso, circoscritto al capo della sentenza che condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Su questo punto il Consiglio di Stato ha ribadito che la condanna alle spese costituisce un autonomo capo della decisione, dotato di propria esecutività anche indipendentemente dalla sorte della statuizione principale. Da ciò deriva l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza limitato a tale capo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a..
Il Collegio ha quindi escluso l’operatività, nella specie, del divieto di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001. Il ricorrente non è creditore dello Stato in forza della legge sulla durata ragionevole del processo, ma creditore diretto del Ministero della giustizia delle spese di lite e degli oneri accessori, in forza del titolo recato dalla decisione da ottemperare.
Accertata la fondatezza del ricorso, il Consiglio di Stato ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il pagamento della somma liquidata, oltre gli interessi legali ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla notifica della sentenza da ottemperare fino al soddisfo. Per il caso di mancata ottemperanza, il Collegio ha sin d’ora designato un Commissario ad acta, da individuarsi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ritenuto applicabile anche all’ottemperanza del credito per spese di lite in favore di difensori di soggetti titolari di crediti da irragionevole durata del processo. La nomina è demandata al Capo di gabinetto del Ministero, con obbligo di provvedere entro sessanta giorni dall’insediamento. Le spese del giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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