Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica docenti (TAR Veneto n. 606 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La procedura interna predisposta dall’Amministrazione per la gestione delle richieste di erogazione non è prevista da alcuna disposizione di legge e non costituisce condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata in presenza di altre ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di un importo complessivo.
Espone di avere notificato la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione soccombente e di avere inutilmente atteso il decorso del termine dilatorio per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Chiede pertanto l’attivazione della Carta con l’accredito della somma e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituisce e chiede il rigetto, sostenendo di avere predisposto una procedura di attivazione e che sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare di averla avviata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla previsione dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato. La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, secondo gli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva.
È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Essendo circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, va dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, attivando la Carta e versandovi l’importo della condanna.
Le eccezioni del Ministero non sono condivise. La procedura predisposta ha valenza meramente interna agli uffici e non è prevista da alcuna disposizione di legge: non può quindi configurare esecuzione della sentenza né condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 18 febbraio 2026, n. 492, osservando che il ricorrente ha sostanzialmente adempiuto alle richieste dell’Amministrazione notificando formalmente la sentenza ottemperanda.
In accoglimento della domanda, è nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Si precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non si dà luogo ad alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15). Il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale giustifichino la mancata condanna all’astreinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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