Giudizio di ottemperanza per spese di lite e compensazione per economia processuale (TAR Sicilia n. 353 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il capo di sentenza che condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari integra un autonomo obbligo pecuniario ed è suscettibile di tutela in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il precedente decisum abbia già disciplinato le modalità attuative del giudicato, prevedendo un termine per l’adempimento spontaneo e la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti esecutivi. Tuttavia, l’instaurazione di un nuovo giudizio in presenza di un rimedio esecutivo già disponibile ed efficace non è strettamente necessitata e ciò rileva ai fini del governo delle spese di lite, in applicazione dei principi di economia processuale e di proporzionalità nell’uso della tutela giurisdizionale. Il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e la mancata ottemperanza giustificano l’accoglimento della domanda, nei limiti del titolo esecutivo e senza ulteriori accessori non previsti.
Il Fatto
I ricorrenti, difensori antistatari nel giudizio definito con sentenza del TAR Sicilia, Sezione Quarta, n. 1140 del 29 marzo 2024, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su tale decisione. Il giudicato che si assume violato è quello che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in loro favore, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.300,00.
Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione debitrice, i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione del capo di sentenza, con eventuale nomina di un commissario ad acta, nonché la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo pagamento. L’Amministrazione si è costituita depositando documentazione, senza svolgere difese di merito.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto affermato l’ammissibilità del ricorso. Il capo di sentenza relativo alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari integra un autonomo obbligo pecuniario e, come tale, è suscettibile di tutela in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
Il Tribunale ha poi rilevato che la sentenza n. 1140 del 29 marzo 2024 aveva già integralmente disciplinato le modalità di attuazione del giudicato, prevedendo un termine per l’adempimento spontaneo e la possibilità di attivare gli ordinari strumenti esecutivi in caso di persistente inadempimento. L’instaurazione del nuovo giudizio si colloca dunque in una prospettiva non strettamente necessitata, poiché l’ordinamento già approntava un rimedio esecutivo idoneo a garantire il soddisfacimento del credito. Tale circostanza, pur non incidendo sull’ammissibilità, assume rilievo ai fini del governo delle spese, in applicazione dei principi di economia processuale e di proporzionalità nell’uso della tutela giurisdizionale.
Nel merito, è emerso che la sentenza è stata notificata al Ministero debitore in data 2 settembre 2024 ed è divenuta definitiva, come da certificato di passaggio in giudicato, senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento. È risultato altresì decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, decorrente dalla notifica della sentenza.
Il ricorso è stato pertanto accolto in parte. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle somme dovute a titolo di spese di lite, come liquidate e distratte nella sentenza ottemperanda, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, ad esclusione di ulteriori accessori non previsti dal titolo esecutivo. In caso di ulteriore inadempimento è stata reiterata la nomina del commissario ad acta già prevista dalla sentenza n. 1140 del 2024, individuato nel Dirigente pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi previa istanza di parte entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Le spese del presente giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e del carattere non strettamente necessario dell’instaurazione di un nuovo giudizio di ottemperanza in presenza di un rimedio esecutivo già predisposto dal precedente decisum.
Nota della Redazione
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