Spese di lite sotto i minimi, riequilibrio in appello del decoro professionale (Cons. Stato n. 6377 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari. I parametri di cui al D.M. n. 55/2014 restano il riferimento per la liquidazione del compenso defensionale, ma il giudice può discostarsene con motivazione. Lo scostamento apprezzabile e rilevante rispetto ai limiti di oscillazione delle tabelle impone l’indicazione dei criteri seguiti. Unico limite normativo residuo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata di spese manifestamente inferiori ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE.
Il Fatto
Il TAR Sardegna accoglieva il ricorso di primo grado e ordinava al Ministero l’attribuzione della Carta elettronica al docente ricorrente, con accredito di euro 2500,00. In punto di spese il giudice di primo grado liquidava a favore del difensore solo euro 400,00, in ragione del carattere seriale della controversia.
Il difensore, dichiaratosi antistatario, propone appello lamentando una somma solo simbolica, inferiore ai minimi tariffari e non consona al decoro della professione. Chiede la riforma della sentenza e la condanna del Ministero al pagamento di euro 1.189,00 oltre oneri. Il Ministero si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili e ribadisce l’ampio potere discrezionale del TAR nella statuizione sulle spese, comprensivo del riconoscimento dei giusti motivi di compensazione. Quando però il giudice condanna al pagamento, deve fare riferimento al D.M. n. 55/2014 e ai relativi parametri generali, valutando caratteristiche dell’attività, difficoltà e valore dell’affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti e complessità delle questioni.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe ha eliminato il vincolo di inderogabilità dei minimi già previsto dalla legge n. 794/1942. I parametri ministeriali restano il criterio di riferimento, ma possono essere superati o ridotti con motivazione. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante il giudice deve esplicitare i criteri seguiti.
Il Collegio affronta il richiamo dell’appellante alle pronunce di legittimità sulla percentuale massima di riduzione del 50%. Ritiene che quelle disposizioni regolamentari vadano lette in senso conforme alle previsioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost. Un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le fonti di rango superiore.
Il limite residuo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta somme simboliche non consone al decoro professionale. Nel caso concreto il TAR si è limitato a invocare la soccombenza e la serialità del contenzioso, senza ulteriori argomentazioni sulla quantificazione. La serialità, osserva la Corte, non giustifica la compensazione; semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione che persevera in un contegno già riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.
La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri lede l’effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. e art. 47 CDFUE. L’appello è quindi accolto in parte: in riforma della sentenza, le spese del primo grado sono rideterminate in euro 800,00 oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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