Annullata VIA negativa per obbligo di VIncA e leale collaborazione (TAR Sicilia n. 356 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio negativo di compatibilità ambientale è illegittimo quando l’amministrazione procedente rigetta l’istanza senza avere preventivamente richiesto al proponente l’attivazione della procedura di VIncA e senza avere indicato il livello di approfondimento appropriato, come imposto dall’art. 5, commi 4 e 6, d.p.r. n. 357/1997. Integra violazione del giusto procedimento e della leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 il diniego fondato su carenze documentali mai contestate in istruttoria, sulle quali il privato non è stato posto in condizione di interloquire. Il giudizio di VIA, espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o macroscopici difetti di istruttoria e motivazione. Sono ammesse la compensazione delle spese e la riedizione del potere, con annullamento del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Una società presenta istanza di compatibilità ambientale per un impianto eolico di sette aerogeneratori, per una potenza complessiva di 47,60 MW, da realizzarsi in tre comuni siciliani. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avvia il procedimento e la Commissione Tecnica Specialistica regionale, con parere istruttorio, chiede l’integrazione dello studio di impatto ambientale su sedici punti.
La società deposita integrazioni volontarie, seguite da una seconda consultazione pubblica senza osservazioni. Dopo l’inerzia del Ministero, il TAR accoglie un ricorso avverso il silenzio e ordina di provvedere. Riaperto il procedimento, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC esprime parere negativo e il Ministero adotta il decreto di VIA negativa. La società impugna il decreto e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura del giudizio di VIA: esso esprime un apprezzamento sul sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica, con margini di discrezionalità tecnica e amministrativa. Il sindacato del giudice amministrativo resta quindi circoscritto alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti e ai macroscopici difetti di istruttoria o motivazione, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 5281 del 2025 e TAR Napoli, Sez. III, n. 2580 del 2025.
Il primo motivo è fondato solo in parte. La Commissione aveva effettivamente coinvolto la società, che ha potuto integrare gli elaborati. Tuttavia, né la Commissione né l’autorità procedente hanno chiesto integrazioni su punti poi ritenuti decisivi per il diniego, come la gittata degli elementi rotanti, la Valutazione di Incidenza e l’alternativa zero. Su tali profili è ravvisabile la lesione della leale collaborazione.
Il secondo motivo conduce a un accoglimento parziale. Il Collegio esclude vizi invalidanti l’intero parere, ma ravvisa carenze motivazionali su alcune componenti: shadow flickering, alternative progettuali, conformità al contesto di pianificazione e biodiversità, con specifico riferimento a una contraddizione interna del parere sui chirotteri. Respinge invece le censure su producibilità, geologia, radiazioni non ionizzanti, rumore, vibrazioni, paesaggio e piano di monitoraggio.
Il terzo motivo è fondato. L’amministrazione non ha mai chiesto la redazione dello Studio di Incidenza né ha menzionato la necessità di attivare la VIncA, limitandosi a richiamare la prossimità dell’area alla Rete Natura 2000. Il rigetto ex abrupto contrasta con l’art. 5, commi 4 e 6, d.p.r. n. 357/1997.
Il quarto motivo è parzialmente fondato: pur valido il principio che circoscrive gli impatti cumulativi ai soli impianti esistenti o approvati, incombe sull’istante l’onere di una rappresentazione accurata, nella specie colmata solo con la relazione integrativa in corso di causa. Il quinto motivo è respinto quanto all’incompetenza della Soprintendenza, mentre la prescrizione di modifica del cavidotto non risulta sproporzionata. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento del decreto e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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