Incompetenza territoriale declinata d’ufficio per l’impianto al servizio dell’ATO di Latina (TAR Lazio n. 8062 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declinatoria di incompetenza territoriale, quando è rilevata in sede di decisione del giudizio di merito e non già in occasione della domanda cautelare o della camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata, deve essere adottata con sentenza e non con ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. È inderogabilmente competente il giudice territoriale nella cui circoscrizione gli atti impugnati producono i loro effetti diretti; tale criterio si applica anche quando l’atto, ancorché adottato da un’autorità centrale, incida su un ambito territoriale delimitato, come quello dell’ATO di riferimento dell’impianto, con conseguente spostamento della competenza in favore del TAR della sede periferica.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto di trattamento dei rifiuti, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, la determinazione con cui la Regione Lazio ha preso atto della realizzazione di una linea di stabilizzazione biologica e dell’implementazione del sistema di abbattimento delle emissioni di un impianto concorrente, sito nel Comune di Castelforte e incluso nell’ATO di Latina. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e di ogni atto presupposto e conseguenziale.
Nel giudizio si sono costituiti la Regione e la società controinteressata. All’esito dell’udienza pubblica, il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione di incompetenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, in favore della sede di Latina, invitando le parti a esporre le proprie ragioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che l’impianto della controinteressata è incluso nell’ATO “Latina”, come pure quello della ricorrente, e ha rilevato che la determinazione impugnata, riguardando un impianto a servizio dell’ATO di Latina, non può produrre effetti al di fuori di quel territorio, con la conseguenza che la competenza territoriale va individuata presso la sede di Latina, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. amm.
Quanto alla forma del provvedimento, il Tribunale ha chiarito che, per effetto della novella di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 160/2012, la pronuncia di incompetenza territoriale assume la forma dell’ordinanza solo nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 15 cod. proc. amm., ossia quando è resa in sede di decisione sulla domanda cautelare o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata; quando invece la questione è rilevata all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la declinatoria va pronunciata con sentenza. Nel caso di specie, la questione è stata sollevata in udienza pubblica e quindi deve essere adottata la forma della sentenza.
Il Tribunale ha quindi declinato la propria competenza, indicando come giudice inderogabilmente competente il TAR per il Lazio, sede di Latina, dinanzi al quale la parte ricorrente potrà riassumere la causa nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, in analogia a quanto previsto dall’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. Ha infine disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dell’esito processuale del giudizio.
Nota della Redazione
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