Ottemperanza per spese di lite liquidate senza penalità di mora (TAR Lazio n. 5831 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, divenuta definitiva per mancata impugnazione, costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il rimedio di cui all’art. 112 cod. proc. amm. L’Amministrazione che non provi di aver dato esecuzione al giudicato è tenuta ad adempiere nel termine assegnato dal giudice amministrativo, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può essere disposta quando ricorrono le condizioni ostative previste dalla norma, dovendosi escludere per il caso in cui l’obbligo di pagamento derivi da una pronuncia del giudice ordinario, atteso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a sindacare il merito del credito e la sua liquida esigibilità.
Il Fatto
La ricorrente, avvocato, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma una sentenza di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, con distrazione in proprio favore. Il provvedimento era divenuto definitivo per mancata impugnazione e, notificato all’Amministrazione, era rimasto privo di esecuzione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento di capitale, interessi e accessori, nonché la determinazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione ex artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. In particolare, ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario recava una condanna al pagamento di somme in favore della ricorrente, che il titolo era stato regolarmente notificato all’Amministrazione e che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento. L’Amministrazione, non costituitasi, non aveva offerto prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia, detratto quanto eventualmente già corrisposto, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha, inoltre, espressamente riservato la nomina del commissario ad acta a successiva istanza di parte, nell’ipotesi di perdurante inadempimento.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR l’ha respinta, ravvisando la sussistenza di condizioni ostative all’accoglimento. La norma, infatti, subordina l’applicabilità dell’istituto alla natura dell’obbligo e alla giurisdizione del giudice dell’ottemperanza, che nel caso di specie non poteva estendersi alla cognizione di un credito derivante da una sentenza del giudice ordinario, costituendo ciò un limite esterno alla sua giurisdizione.
Le spese del giudizio sono state poste a carico della soccombente Amministrazione e liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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