Giudizio di ottemperanza per la carta docente: l’Amministrazione non può eccepire l’incompetenza dell’organo centrale (TAR Abruzzo n. 147 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione dello Stato, intimata in un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, non può giustificare la propria inottemperanza eccependo che l’adozione del provvedimento sarebbe di competenza di un altro organo centrale del medesimo Ministero, attesa la disposizione dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, ex art. 115, comma 3, c.p.a.. La sentenza che riconosce il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente deve essere eseguita dall’Amministrazione entro sessanta giorni, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che le riconosceva il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nel titolo. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione al giudicato nei termini.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere all’accredito delle somme spettanti sulla propria carta elettronica, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso richiamando il proprio consolidato orientamento, conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in materia di ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro. In particolare, il Collegio ha chiarito che l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, è sì applicabile al giudizio di ottemperanza, ma con i necessari adattamenti.
Il riferimento al “titolo esecutivo” contenuto nella norma non richiede, ai fini dell’ottemperanza, la spedizione in forma esecutiva, come espressamente stabilito dall’art. 115, comma 3, c.p.a., che esclude tale adempimento per il giudizio in questione. Il Collegio ha inoltre rilevato come il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, sia tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente, non potendo l’organo intimato invocare la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero per sottrarsi all’esecuzione del giudicato.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme relative al bonus carta docenti sul conto elettronico della ricorrente, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, con possibilità di delega a un funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione entro i successivi quarantacinque giorni. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora, tenuto conto dell’esiguità dell’importo e della produzione di interessi conseguente alla sentenza ottemperanda. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, vista la serialità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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