Ottemperanza per il bonus docente: obbligo dell’amministrazione e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 82 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato avente a oggetto l’erogazione della carta elettronica del docente, l’amministrazione è tenuta a completare le procedure per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996; tale termine, calibrato sul processo civile, si applica al giudizio di ottemperanza senza che sia necessaria l’apposizione della formula esecutiva, come espressamente previsto dall’art. 115, comma 3, c.p.a. L’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, condanna l’amministrazione a provvedere entro un termine determinato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con esclusione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. quando l’importo sia contenuto e la sentenza abbia già previsto la produzione di interessi.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il diritto alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018 al 2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del valore economico corrispondente al beneficio. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non aveva dato esecuzione alla pronuncia, sicché il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. Richiamata la giurisprudenza conforme, il TAR ha ribadito che l’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, si applica al giudizio di ottemperanza, pur non essendo richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, in virtù del disposto dell’art. 115, comma 3, c.p.a..
Il Tribunale ha inoltre escluso che l’amministrazione potesse giustificare l’inerzia invocando la competenza di altro organo centrale del Ministero, sul rilievo che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990, deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente. La mancata esecuzione integra, pertanto, un inadempimento imputabile all’amministrazione resistente.
Quanto alle modalità di esecuzione, il TAR ha disposto che le somme accertate in sentenza fossero accreditate sulla carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stato nominato il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario idoneo, il quale dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro quarantacinque giorni.
Il Collegio ha invece escluso la condanna alle penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., considerato il contenuto importo da corrispondere e la produzione di interessi già prevista dalla sentenza ottemperanda. Le spese di lite, liquidate in cinquecento euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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