Cessazione della materia del contendere per ottemperanza tardiva e soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 266 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di un giudicato civile, il pagamento intervenuto in corso di causa dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso determina la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché la condotta satisfattiva è sopravvenuta all’iniziativa processuale del creditore. Rilevano, a tal fine, la sussistenza del giudicato, la sua notifica al domicilio reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni posto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche all’ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, un docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docente di euro 1.545,69, oltre interessi legali. La sentenza civile, notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita.

Nel ricorso il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate in linea capitale e per interessi, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito, sostenendo di aver trasmesso la sentenza per l’esecuzione. Il ricorrente ha invece insistito per l’accoglimento, affermando che la somma non risultava pagata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, con precedente ordinanza collegiale, ha chiesto alle parti chiarimenti e documentazione sulle contrapposte prospettazioni. All’esito, il ricorrente ha dichiarato che l’accredito della somma dovuta era stato ricevuto con il cedolino del mese di ottobre 2025, con accredito sul conto il 27 ottobre 2025, e ha concluso per la cessazione della materia del contendere con spese a carico dell’Amministrazione.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessata materia del contendere, essendo intervenuta l’ottemperanza in corso di causa. La decisione si fonda sulla constatazione che il pagamento è stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso, come provato dal cedolino stipendiale prodotto.

Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico del Ministero in base al principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il giudice ha verificato che, in assenza del pagamento sopravvenuto, sussistevano tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica e la presentazione del ricorso, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.

La liquidazione è stata operata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, oltre che per l’esito della controversia. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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