Ottemperanza e cessata materia del contendere nel giudizio esecutivo (TAR Piemonte n. 264 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato civile in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, non una pronuncia di rigetto. Le spese di lite sono tuttavia poste a carico dell’Amministrazione intimata in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l’inerzia dell’Amministrazione ha reso necessario l’esperimento del rimedio esecutivo. Rilevano, a tal fine, il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notifica al domicilio reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. La liquidazione segue i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva. Le spese sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della Retribuzione Professionale Docente, maggiorata di interessi legali. La sentenza civile era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Ministero si è costituito, deducendo di aver trasmesso la sentenza per l’esecuzione. La ricorrente ha replicato che la somma non risultava ancora pagata. Il Tribunale, con ordinanza collegiale, ha invitato le parti a chiarire i profili controversi con idonea documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, che ha confermato l’avvenuto accredito della somma dovuta sul cedolino del mese di ottobre 2025. L’adempimento è intervenuto dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza. Su questa base la ricorrente ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell’Amministrazione.

Il Tribunale ha accolto la richiesta. La sopravvenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata integra il presupposto della cessazione della materia del contendere. Non residua, dunque, alcun interesse a una pronuncia di merito sull’inerzia originaria dell’Amministrazione.

Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico del Ministero intimato sul fondamento della soccombenza virtuale. La documentazione prodotta dimostra che la sentenza civile è rimasta inottemperata fino alla notifica e all’iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto sarebbero sussistiti tutti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda: il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica della sentenza e quella del ricorso, come previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

La liquidazione delle spese è stata operata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, oltre che dell’esito della controversia. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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