Divieto di ampliamento suolo pubblico e criteri prioritari regolamentari (TAR Liguria n. 392 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni regolamentari che vietano l’ampliamento delle concessioni di suolo pubblico devono essere interpretate in senso oggettivo e non soggettivo: esse precludono unicamente l’aumento dell’estensione perimetrale delle aree già concesse o il superamento del limite complessivo delle superfici assentite nell’anno di riferimento, ma non impediscono che un medesimo operatore ottenga l’assegnazione di una nuova area, diversa e autonoma rispetto a quella già occupata. I criteri di priorità previsti dal regolamento per l’ipotesi di domande concorrenti operano solo quando più istanze riguardano la medesima area e risultino effettivamente pendenti al momento della decisione. L’eventuale norma regolamentare che configurasse una forma di insistenza del concessionario uscente sarebbe illegittima per violazione dei principi pro-concorrenziali di cui all’art. 49 TFUE e all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.
Il Fatto
La ricorrente, già titolare di una concessione annuale per l’occupazione di una superficie di 12,92 mq antistante il proprio pubblico esercizio, aveva presentato una seconda istanza per ottenere l’assegnazione di un’area di circa 7 mq, posta in fregio al civico adiacente e rimasta libera a seguito della cessazione dell’attività del precedente concessionario. Il Comune aveva respinto la domanda, ritenendo che la richiesta configurasse un ampliamento non consentito dalla normativa regolamentare, che fosse superata dalla successiva domanda di rinnovo della concessione originaria e che dovesse soccombere dinanzi alla domanda concorrente presentata dal titolare del locale sito al civico 54.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ravvisato la fondatezza del primo motivo di ricorso, concernente l’interpretazione delle disposizioni regolamentari sul divieto di ampliamento. L’art. 8, comma 11 del Regolamento comunale vieta esclusivamente l’aumento dell’estensione perimetrale delle concessioni in essere, non già l’assegnazione a un medesimo soggetto di aree diverse e autonome. L’art. 9, comma 1 preclude il rilascio di nuove concessioni solo quando queste determinino il superamento del limite complessivo delle superfici assegnate nell’anno precedente. Nel caso di specie, la richiesta dei 7 mq non integrava alcuna di queste ipotesi, trattandosi di un’area latistante, già destinata a pertinenza di altro esercizio e comunque libera.
Quanto al profilo relativo alla presunta prevalenza della domanda di rinnovo su quella di nuova assegnazione, il Collegio ha chiarito che le due istanze avevano ad oggetto compendi distinti e autonomamente contendibili, senza che la presentazione della seconda comportasse rinuncia alla prima. Il terzo profilo motivazionale del diniego, concernente l’esistenza di una domanda concorrente, è stato ritenuto improcedibile, atteso che la stessa Amministrazione aveva già respinto l’istanza del controinteressato prima di adottare il provvedimento gravato.
Il Tribunale ha, inoltre, precisato che l’art. 7, comma 3 del Regolamento, nel prevedere criteri di priorità per le domande concorrenti, opera solo quando più istanze riguardano la medesima area e siano effettivamente pendenti. Una diversa interpretazione, che configurasse un diritto di insistenza del concessionario uscente, sarebbe illegittima e dovrebbe essere disapplicata per contrasto con i principi di cui alla direttiva 2006/123/CE, come precisati dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021.
La domanda risarcitoria è stata rigettata per carenza di prova del danno e per l’assenza dell’elemento soggettivo in capo all’Amministrazione, considerata l’ambiguità delle norme regolamentari applicate. Il ricorso è stato accolto, con declaratoria di illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, C.p.a., e le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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