Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero (TAR Lazio n. 4206 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento illegittimo la mancata conclusione del procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, una volta decorso il termine complessivo di cui all’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, senza che sia intervenuta alcuna richiesta di integrazione documentale. La richiesta istruttoria formulata da un’Amministrazione diversa da quella competente, che presupponga l’avvenuto riconoscimento del titolo, non è idonea a interrompere o sospendere il termine del procedimento. L’obbligo di provvedere sorge dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del relativo termine, indipendentemente da valutazioni inerenti all’interesse dell’istante all’utilizzo del titolo.

Il Fatto

La ricorrente, docente, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda, in data 29 marzo 2025, volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, al fine dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.

Decorso il termine di legge senza che l’Amministrazione avesse concluso il procedimento, la ricorrente adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva depositando una nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, con cui venivano richieste informazioni circa il servizio eventualmente maturato nelle scuole italiane.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente osservato come la sussistenza dell’obbligo di provvedere derivi dalla presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati, atteso che l’Amministrazione non si era pronunciata sulla domanda presentata nel marzo 2025.

Quanto ai termini, il TAR ha richiamato il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 e quello specifico fissato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, che, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede un termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e di tre mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo, con un termine complessivo massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.

Dagli atti risultava che il Ministero era rimasto inerte, senza che fossero state formulate richieste di integrazione documentale. Il Collegio ha quindi escluso che la richiesta documentale avanzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca potesse assumere valenza interruttiva del procedimento, poiché essa presupponeva l’avvenuto riconoscimento del titolo da parte del Ministero competente.

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con l’ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere entro 120 giorni dall’emanazione di un provvedimento espresso. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, che dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, conformandosi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e agli insegnamenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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