Ottemperanza a titoli del giudice civile e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1364 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto titoli esecutivi emessi dal giudice ordinario, il giudice amministrativo è chiamato a svolgere una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza, senza poter integrare o interpretare il giudicato. Il creditore che agisce per l’adempimento deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, mentre sul debitore grava l’onere di provare il fatto estintivo ex art. 2697, co. 2, c.c.. Tra le somme esigibili rientrano anche le spese di registrazione del titolo. La penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando il titolo già prevede interessi in misura superiore a quelli legali.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, con decreto ingiuntivo n. 1155/2020, ha ingiunto a un Comune di pagare a una banca una somma di denaro, oltre interessi e spese legali. L’opposizione proposta dall’ente è stata dichiarata improcedibile con sentenza n. 925/2022, che ha confermato l’esecutività del titolo e condannato il Comune alle spese di lite. La pronuncia non è stata appellata ed è passata in giudicato.
La banca ha notificato in forma esecutiva i due titoli senza ottenere il pagamento. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione delle somme, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a., essendo provata la notifica dei titoli e il decorso del termine di centoventi giorni ex art. 14 del D.L. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio generale sul riparto dell’onere probatorio: il creditore deve provare solo la fonte del diritto e la scadenza, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo ex art. 2697, co. 2, c.c.. Il Comune, non costituitosi, ha rinunciato a dimostrare l’eventuale adempimento, non emergendo alcuna giustificazione dell’inadempienza.
Il Collegio ha poi precisato il perimetro dei propri poteri. A fronte di statuizioni del giudice civile, il giudice dell’ottemperanza svolge una mera attività esecutiva ed è vincolato al comando in sentenza, senza poter dar vita al giudicato a formazione progressiva tipico dell’esecuzione delle sentenze amministrative. Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sul rapporto sottostante e non può colmare gli spazi vuoti del giudicato. L’esecuzione riguarda pertanto le sole somme specificate nei titoli.
Tra le somme esigibili il Tribunale ha incluso le tasse di registro dei due provvedimenti, richiamando l’orientamento secondo cui le spese di registrazione del titolo trovano fondamento nello stesso provvedimento giudiziale e seguono la soccombenza. Ha quindi ordinato il pagamento nel termine di sessanta giorni.
È stata invece respinta la domanda di penalità di mora. Il decreto ingiuntivo prevedeva già interessi da ritardato pagamento al tasso del D.lgs. n. 231/2002, più alti di quelli legali: l’ulteriore somma si sarebbe sostanziata in una misura manifestamente iniqua. Nominato il commissario ad acta con facoltà di delega, le spese di giudizio sono state liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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