Giudizio di ottemperanza al titolo esecutivo formato dalla sentenza del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 1932 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Tale nozione si distingue dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ., dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia, non richiede più. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ., poiché il termine decorre dalla notifica della sentenza dotata di attestazione di conformità presso la sede del debitore.

Il Fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato l’amministrazione al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo retributivo per i servizi prestati a tempo determinato, oltre interessi legali.

La sentenza, munita di attestazione di conformità e notificata al Ministero il 4 febbraio 2025, non è stata eseguita per la parte retributiva. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso.

Il Tribunale ha chiarito che la norma richiama il “titolo esecutivo” nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Tale figura va tenuta distinta dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.

Dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, qui costituito dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e senza diritto ad alcun compenso.

Quanto alle spese, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione parametrata al valore contenuto della controversia e alla natura stereotipata delle difese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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